Un importante stop all’Autonomia differenziata, l’Italia è una e solidale. La sentenza n.86, del 14 novembre 2024,della Corte Costituzionale, sulla legge Calderoli , difende l’unità del Paese. La Corte Costituzionale ha accolto in buona parte le censure mosse nel ricorso promosso dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, e sostanzialmente riscrive la legge Calderoli nei termini che la stessa Regione Campania ha proposto con un disegno di legge emendativo della Calderoli ,trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione qualche settimana fa. E’ il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. Non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge,secondo la Corte Costituzionale,spetta al Parlamento colmare i vuoti segnalati. ‘’Imparino a leggere meglio la Costituzione per evitare questo ennesimo flop con una legge che ha dei profili di incostituzionalita’’. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein . La Consulta ha ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie ,con la sentenza n.86,del 14 novembre 2024, considerando invece “illegittime” alcune specifiche disposizioni della stessa legge. La distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni “non” deve “corrispondere all’esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico” ma deve avvenire “in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione“. La sentenza della Consulta sottolinea che l’Autonomia “deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.La Consulta ha individuato l’incostituzionalità della “possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che , dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite , non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni”.La previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), e il ricorso alla determinazione dei Lep attraverso il Dpcm, sono tra i profili della legge sull’Autonomia ritenuti incostituzionali dalla Consulta. La Corte costituzionale ha ravvisato l’incostituzionalità anche riguardo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, da cui ne conseguirebbe che la decisione sostanziale venga rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. La “facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica”. La legge Calderoli è stata stravolta dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio. I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.