LE CALZATURE DI TIPO APERTO GARANTISCONO LA STESSA STABILITA’ DEL PIEDE RISPETTO AD UNA SCARPA CHIUSA ?

 

da Pietro Cusati (giurista – giornalista)

Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi ,accelerazione, frenata, uso della frizione.Non esiste alcun divieto circa l’uso di calzature di tipo aperto,ciabatte, zoccoli, infradito, durante la guida di un veicolo, né è vietato guidare a piedi nudi. Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,il noto come Codice della strada,non ne vieta espressamente l’uso. Pertanto non si può elevare una ammenda per essere stati colti a guidare con le ciabatte, a piedi scalzi oppure con i tacchi alti.Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.Il conducente deve sempre «essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile». Guidando in ciabatte o scalzi si potrebbe impiegare qualche metro in più per completare una frenata di emergenza? La regola del buon senso, il parametro dell’autodisciplina” ,indurrebbe, quindi, ad indossare scarpe idonee per una guida sicura. Infatti è rilevante per le compagnie assicurative, il comportamento del conducente deve essere diligente, tale cioè da non ridurre il livello di sicurezza necessario per fare fronte a situazioni di pericolo. Le compagnie assicurative possono eventualmente , rivalersi per il pagamento del risarcimento su un automobilista che abbia causato un incidente per via della scelta delle calzature aperte,trattasi di inadeguatezza oggettiva delle calzature indossate al momento del sinistro stradale.

 

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