da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)

Autovelox non a norma :approvazione e omologazione, non sono la stessa cosa ,sono due concetti diversi . Una circolare ministeriale ,che è fonte del diritto di rango secondario , non può prevalere sul cosiddetto ‘’Codice della strada’’, che è fonte di rango primario, trattandosi di una legge. L’ordinanza n. 10505/2024, del 19 aprile 2024 ,della sezione civile della Corte di Cassazione, stabilisce un principio e chiarisce un tema di grande importanza e rilevanza , la differenza tra l’autovelox approvato e quello omologato. Quindi le ammende per eccesso di velocità basate sull’uso di autovelox approvato e non omologato, che non hanno superato il rigoroso processo di omologazione, non sono valide ,quindi illegittime,nulle. Molti degli autovelox sono stati solo autorizzati dal Ministero dei Trasporti ma non sono omologati. Pertanto le ammende sono da ritenersi illegittime ,trattasi di «frode nella pubblica fornitura» per «la mancata omologazione del rilevatore e l’assenza del prototipo». L’omologazione è una procedura di competenza del ministero per lo Sviluppo economico, che prevede che l’autovelox venga testato in laboratorio per accertare la presenza di alcune caratteristiche fondamentali previste dal regolamento d’attuazione del codice della strada. La procedura di autorizzazione riguarda invece la verifica di elementi che non sono esplicitamente indicati nel regolamento. L’approvazione è di competenza del ministero dei Trasporti, ma non è stato mai chiarito chi debba fare la procedura di omologazione? La mancata omologazione potrebbe causare anche un danno erariale, cioè una perdita economica per lo Stato? Il codice della strada parla di «approvazione od omologazione», quella congiunzione od implichi una distinzione tra le due procedure, entrambe necessarie?A quale ministero spetta di risolvere la situazione ?