La normativa tributaria riserva alcuni benefici fiscali alle persone con disabilità e ai loro familiari. Hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto le persone non vedenti , sorde , con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento , con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni , con ridotte o impedite capacità motorie. Il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare ,ossiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa. Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli per il trasporto promiscuo. Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate,o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli specifici . Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo autocaravan. Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzette. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuo- Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti specifici .Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo, per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi , per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19% Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente. La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. Dal 2020 la detrazione delle spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.La detrazione spetta una sola volta ,cioè per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio,decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero. In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle. Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.
direttore: Aldo Bianchini