da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)

E’ in vigore da venti anni il Codice dei beni culturali e del paesaggio,il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, composto di 184 articoli. Ovviamente è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  Le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree  costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. La tutela del patrimonio culturale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Gli altri enti pubblici territoriali, regioni,  comuni, le città metropolitane e le province,  cooperano con il Ministero per i beni culturali  nell’esercizio delle funzioni di tutela.Le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.Per la  conoscenza del patrimonio culturale occorre  assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende anche  la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.  La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero per i beni culturali  e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali  e  di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione  di quelli dichiarati di carattere riservato,  diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, di quelli contenenti i dati sensibili e  i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e’ di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini    i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. Sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione  non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata, detta limitazione e’ altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.