da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)
Le sei società di autonoleggio imponevano una fee ingiustificata al cliente per la gestione delle multe e gli omessi pagamenti di parcheggio o pedaggio. L’Antitrust ha anche disposto di eliminare queste clausole dalla modulistica contrattuale perché possono causare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico dei consumatori.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Centauro Rent a Car Italy S.r.l., Green Motion Italia S.r.l., Noleggiare S.r.l. e Drivalia Leasys Rent S.p.A. per clausole vessatorie.L’Antitrust contesta la clausola, contenuta nella documentazione contrattuale adottata da ciascuna società e pubblicata sui rispettivi siti internet aziendali, che prevede l’obbligo del locatario della vettura di pagare un importo forfettario (cosiddetto “fee”) per gestire la pratica amministrativa correlata a ciascuna multa irrogata per infrazione stradale od omesso pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio durante il periodo di noleggio.L’importo aggiuntivo previsto dalla clausola – indipendentemente dalla qualificazione adottata da ciascuna società (quale “penale” o “corrispettivo per servizio”) – non è giustificato alla luce degli adempimenti spettanti in caso di ammenda riconducibile al contraente. Le società di autonoleggio, infatti, devono solo trasferire all’Ente accertatore dell’infrazione i dati identificativi dei clienti.Il carattere ingiustificato di tale fee è emerso anche a prescindere dallo specifico importo applicato dall’impresa e in ragione del carattere automatico dell’addebito sulla carta di credito del consumatore, in base a pre-autorizzazione fornita all’atto della sottoscrizione del contratto di noleggio.All’esito dell’accertamento di vessatorietà, ogni società ha l’obbligo di pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito internet aziendale. Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° febbraio 2022, dei nuovi poteri sanzionatori attribuiti all’Autorità in materia di clausole vessatorie – in base alla legge n. 238/2021 e al D. Lgs. n. 26/2023 – ciascuna impresa è stata condannata, oltre che a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, ad eliminare la clausola dalla propria documentazione contrattuale.