Da Pietro Cusati ( Giurista-Giornalista)
Sono proponibili per l’abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale.Per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni. Per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale. Il referendum non è proponibile per l’ abrogazione totale o parziale: a) dello Statuto regionale; b) delle leggi tributarie; c) delle leggi di bilancio; d) delle leggi relative a mutui e prestiti. Non è altresì proponibile per l’abrogazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale riguardanti la mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari. Le richieste di referendum vanno proposte trascorsi trecentosessanta giorni dall’ entrata in vigore del provvedimento legislativo o amministrativo, di cui si chiede l’ abrogazione totale o parziale. Il referendum abrogativo è indetto: a) quando lo richiedano 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per l’ elezione della Camera dei Deputati; b) quando lo richiedano due Consigli provinciali della Regione; c) quando lo richiedano uno o più Consigli comunali della Regione che rappresentino non meno di 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei Deputati. Il referendum consultivo per la istituzione di nuovi Comuni, per la variazione delle circoscrizioni comunali o per il mutamento delle denominazioni è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il referendum, può essere richiesto da un quinto dei consiglieri regionali assegnati alla Regione o dalla Giunta regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori per la Camera dei Deputati che siano iscritti: a) nelle liste elettorali dei Comuni della Regione per il referendum abrogativo; b) nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune interessato per la istituzione dei nuovi Comuni o per la variazione delle circoscrizioni comunali e per il mutamento della denominazione di Comuni; c) nelle liste elettorali dei Comuni della Regione per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse generale; d) nelle liste elettorali dei Comuni interessati per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse locale.Le richieste di referendum per l’ abrogazione parziale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere inoltre l’ indicazione dell’ articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto o l’ indicazione del comma, nel quale ultimo caso dovrà essere integralmente trascritto il testo letterale della parte per la quale si propone l’ abrogazione. Le richieste di referendum per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni e per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale, devono contenere elementi sufficienti per la formulazione dei quesiti in modo che a questi si possa rispondere semplicemente «SI» o «NO». Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum da parte degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione nel giorno successivo a cura dell’ Ufficio di Presidenza; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto di interesse generale di cui si chiede l’ abrogazione totale o parziale. La stessa comunicazione è fatta al Presidente della Regione e al Commissario del Governo; quest’ ultimo, accertato, attraverso la Prefettura, il numero degli elettori, lo comunica all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’ inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge per la identificazione della legge o regolamento o atto amministrativo che si intende abrogare totalmente o parzialmente. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui alle disposizioni precedenti. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Le firme stesse debbono essere autenticate da un Notaio o da un Cancelliere del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l’ elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal segretario Comunale . L’ autenticazione deve recare l’ indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’ elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni nelle liste elettorali dei Comuni medesimi. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. Il deposito presso l’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarino all’ Ufficio il numero delle firme che appoggiano la richiesta.