da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)
Il Garante della Privacy ha emesso un provvedimento sanzionatorio di 18 mila euro per trattamento illecito di dati personali sanitari e giudiziari ad una società organizzatrice di un corso medico , violando la riservatezza dei dati trattati,avrebbe dovuto impiegare una procedura di autenticazione informatica per consentire l’accesso alla documentazione soltanto ai medici che avevano frequentato il corso formativo. Inoltre iI Garante della privacy ha comminato una sanzione di mille euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale. La delibera condominiale rappresenta il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. I condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail. Era stato istallato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L’informativa che avvertiva della presenza delle telecamere per quanto fosse segnalata da alcuni cartelli era priva dell’indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell’amministratore. Il Garante della Privacy nel provvedimento di sanzione ha rilevato che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’Amministratore. Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l’applicazione della sanzione.