Aldo Bianchini
SALERNO – L’argomento relativo all’assoluzione piena di Antonio Ciccarone (ex d.s. del Monza Calcio) disarcionato nel 2015 da un’inchiesta giudiziaria devastante, nata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e dilagata in tutt’Italia, che lo portò in galera nel 2015 insieme a Mario Moxedano (ex dirigente del Napoli ai tempi di Ferlaino e di Maradona) e Pietro Iannazzo.
Fu subito chiaro (almeno per me che come al solito non enfatizzai la notizia dell’arresto) che molto verosimilmente Ciccarone pagava lo scotto non solo per la sua intrinseca bravura ma anche, se non soprattutto, per quella sua dichiarata vicinanza al mondo sportivo berlusconiano in un momento in cui i giudici se le inventavano tutte pur di attaccare e demolire il cosiddetto “impero di Silvio”.
Difatti, pochi giorni dopo l’arresto del suo assistito, l’avv. Giovanni Falci nella veste di difensore mise subito a segno una convincente strategia difensiva che indusse il gip a disporre la scarcerazione immediata del Ciccarone che era detenuto nel carcere di Fuorni.
- Il gip Donatella Mancini del Tribunale di Salerno non convalidò il fermo di Antonio Ciccarone per incompetenza territoriale ma anche, se non soprattutto, perché “non sussisteva l’urgenza di provvedere sulla richiesta cautelare del P.M.”, una formula che a prima vista apparve come scaturita da cavilli procedurali ma che a ben leggere diede l’esatta dimensione del clamoroso provvedimento con la stura di una serie di approfondimenti sulla genesi e sulla validità della stessa inchiesta madre condotta dagli inquirenti di Catanzaro. Difatti, scrisse la dottoressa Mancini nella sua ordinanza di scarcerazione immediata, che se al Ciccarone, residente in Eboli, è contestata l’associazione con altri allo scopo di commettere più delitti di frode in competizioni sportive e truffe si deve necessariamente tener conto che il campionato in questione è ormai concluso e non sussiste più alcuna urgenza per il provvedimento cautelare. Ma il GIP non si fermò qui e aggiunse che: “In definitiva, quanto alla posizione del Ciccarone, negli atti di causa non vi è alcun riferimento concreto e specifico ad un’attività oggettivamente prodromica ad una possibile fuga, tale da rendere necessaria l’adozione di un provvedimento d’urgenza nei suoi confronti, e ciò tanto più ove si consideri che l’indagato è stato immediatamente reperito presso il domicilio dalla p.g. incaricata di eseguire il provvedimento restrittivo. Da qui la palese insussistenza del presupposto legittimante la misura cautelare e, conseguentemente l’impossibilità di convalidare il fermo”.
Un colpo da manuale, quindi, messo a segno dall’avvocato Giovanni Falci, un colpo corredato da validissime argomentazioni che hanno pienamente convinto il gip Donatella Mancini che ha, poi, emesso l’ordinanza di scarcerazione.
Su questo giornale è stato pubblicato, martedì 14 novembre scorso, un articolo che rispecchiava il pensiero dell’avv. Giovanni Falci (difensore di Ciccarone); detto articolo si concludeva con l’affermazione molto cara a Falci: “CICCARONE CONDANNATO PER LA F.I.G.C., ASSOLTO PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA”.
Non condivido molto l’affermazione-massima di Giovanni Falci in primo luogo perché se la giustizia sportiva lo ha condannato è stato per gli effetti della giustizia ordinaria che quando si incaponisce fa paura; e la giustizia sportiva dovendo decidere ad horas (nei vari gradi di giudizio) non ha la possibilità poi di assolvere e/o riabilitare, tanto non servirebbe più a niente in quanto il danno causato come al solito dalla giustizia ordinaria spesso è irreversibile nonostante le tantissime assoluzioni.