Il Pos può essere uno strumento più efficace della pistola ?

 

da Pietro Cusati(Giurista- Giornalista)

 

 

 

 

 

 

La circolazione del denaro contante si può evitare  avvalendosi del POS? Il Tar della Lombardia  ha negato a un commerciante  di Lodi il rinnovo del porto d’armi,   perché “costretto a trasportare ingenti somme di denaro contante e ad approcciarsi a realtà interessate da episodi di criminalità”. Il commerciante  non si sente   sicuro quando circola per strada portando  gli incassi e riteneva di aver bisogno di un’arma per difendersi da eventuali minacce e tentativi di furto.Il Tribunale amministrativo regionale   ha negato il rinnovo del porto d’armi “in ragione dell’assenza di una particolare esposizione a rischio da parte del commerciante  nell’esercizio delle proprie attività e della possibilità, in capo allo stesso, di evitare lo spostamento di denaro contante servendosi di mezzi di pagamento informatizzato”.Il Tar ha precisato che  utilizzare il Pos nel suo esercizio  commerciale consentirebbe  di ridurre  gli spostamenti di denaro contante, riducendo  i rischi. Secondo il TAR  della Lombardia  “il porto e la detenzione delle armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto” e in particolare “ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso di difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l’autorità competente ritenga sussistere il ‘dimostrato bisogno  dell’arma per il richiedente al fine di proteggersi da una situazione di oggettivo pericolo”.Per il TAR l’attività svolta dal commerciante  non comporta  “una particolare esposizione a pericolo per l’incolumità” Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  prevede che “il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale può essere concesso soltanto laddove  sussista una necessità reale e l’uso dell’arma non rappresenti un’opzione personale per far fronte a situazioni meramente ipotetiche”.Secondo la senta del TAR “la disponibilità di un mezzo di difesa è consentita al cittadino solo in via d’eccezione ed è subordinata a una condizione di pericolo accertato, effettivo, concreto e attuale”. A  Lodi  non vi sono  “motivi di particolare allarme” i  rischi  quindi “rivestono un valore solamente astratto e ipotetico”, anche alla luce del fatto che “la circolazione del denaro contante è ad oggi facilmente evitabile avvalendosi di mezzi di pagamento alternativi”. Il  commerciante  aveva fatto richiesta del porto d’armi alla Prefettura di Lodi ,motivando  di girare con molto contante e di volersi tutelare da eventuali rapine durante lo spostamento dell’incasso alla banca. Il commerciante di Lodi non ha ottenuto  il porto d’armi, nonostante le  motivazioni legate alla sicurezza durante lo spostamento dell’incasso. Il Tar della Lombardia ha ritenuto che il commerciante potrebbe adottare alternative più sicure, come l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. Il TAR  ha  confermato il diniego stabilito dalla Prefettura di Lodi, che aveva negato la richiesta sulla base di un parere della Questura  che nel territorio non ci sia un particolare rischio di rapine ?

 

 

 

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