da Giuseppe Amorelli (avvocato – scrittore)
L’oblio denominato oncologico consiste, nel diritto dell’ex paziente a non subire svantaggi, sul piano sociale ed economico, a causa della malattia ormai superata. Il diritto all’oblio oncologico è un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa anche in determinate circostanze.
il Parlamento europeo nella risoluzione del 16.febbraio 2022, diretta a rafforzare in Europa la lotta contro il cancro, ha chiesto che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età.
In Italia il disegno di legge nr. 2548 del 2022 lo scorso 29 giugno ha iniziato il proprio esame presso la Commissione Giustizia, prevede che durante la stipula dei contratti di finanziamento o assicurazione sia vietato chiedere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse una volta trascorsi dieci anni dalla fine delle cure mediche per gli adulti, e cinque anni per chi si è ammalato prima dei 21 anni. Per molti pazienti oncologici, l’aspettativa di vita si riallinea a quella normale proprio dopo cinque o dieci anni dalla fine delle cure. Per alcuni tumori – come quello alla vescica e le leucemie – ne sono necessari 15, mentre per altri – mammella e prostata – anche 20. Leggi simili al Ddl 2548 esistono già in Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo
In linea con le indicazioni europee, il disegno di legge nr. 2548 del 2022 detta specifiche disposizioni volte ad assicurare la parità di trattamento per gli ex pazienti oncologici in alcuni specifici ambiti, quali appunto il settore dei contratti bancari e assicurativi e le procedure di adozione, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recependo le indicazioni provenienti dall’Unione europea, nonché l’esperienza giuridica di altri Stati membri dell’Unione.
Il diritto all’oblio oncologico è una esplicazione del diritto alla salute di cui all’art.32 cost.. La Consulta infatti ha piu volte specificato che:”la tutela di cui all’art. 32 cost. ,si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l’ordinamento costituzionale assicura al bene dell’integrità e dell’equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce», e segnatamente nella «difesa dell’integrità fisio-psichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi» e nel «diritto a trattamenti sanitari. Vi è una diretta connessione quindi fra dignità ed uguaglianza. Nello specifico, dalla locuzione «pari dignità sociale» contenuta all’art. 3, co. 1, Cost. si deduce che tale valore, se da un lato rileva rispetto al principio di eguaglianza formale (come indica l’aggettivo «pari»), dall’altro presenta un legame significativo con quello di eguaglianza sostanziale, enunciato dal secondo comma dello stesso art. 3 (in quanto «l’affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità»). Il diritto all’oblio oncologico, quindi, prim’ancora di rispondere a esigenze di riservatezza, rappresenta uno strumento antidiscriminatorio , esso concretizza il divieto di discriminare e di prevenire le discriminazioni di ex malato di cancro, attuando il principio di eguaglianza formale; si tratta di una forma di uguaglianza, di opportunità, in quanto pone i sopravvissuti — per riprendere la definizione di Norberto Bobbio — «nella condizione di partecipare alla gara della vita… partendo da posizioni eguali.”
Infatti oggi si verifica che in sede di accensione di un mutuo bancario o di sottoscrizione di una polizza assicurativa, vengono richieste specifiche dichiarazioni in ordine a pregresse patologie oncologiche, ritenute incidenti sulla valutazione del rischio dell’operazione, in quanto sintomatiche di potenziale non solvibilità del cliente. Agli ex pazienti oncologici viene quindi richiesto, per poter accedere a detti servizi, di prestare garanzie ulteriori rispetto a quelle normalmente e normativamente previste. Parimenti, nei procedimenti di adozione – sovente unici percorsi per coronare il sogno della genitorialità per quanti, a causa della malattia, abbiano visto compromessa la propria capacità riproduttiva – la pregressa patologia oncologica viene considerata indice di inidoneità genitoriale, ricollegata, anche in questo caso, a una non rassicurante prognosi di “durata” della vita.
Il “Diritto all’Oblio oncologico “ rappresenta pertanto un intervento normativo indispensabile per porre fine a condotte discriminatorie poste in essere ai danni di pazienti già duramente provati dalla patologia da cui, peraltro, sono ormai considerati guariti e tali vanno considerati anche dal punto di vista sociale oltre che clinico.