da Pietro Cusati
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese. Si intende per “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Si ha “insolvenza” quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nell’ambito di una riforma complessiva della disciplina della crisi d’impresa, ha istituito, con l’articolo 356, l’albo nazionale dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell’autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. I soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo :“a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”. In caso di studi professionali associati, tali requisiti devono essere in possesso di tutti i componenti dello studio. Nel caso di società tra professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del legale rappresentante nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure. Ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono formazione e onorabilità. Il requisito della formazione iniziale può essere sostituito dalla specifica esperienza pregressa dell’interessato, documentata attraverso la nomina, alla data di entrata in vigore dell’ articolo 356 (16 marzo 2019), in almeno due procedure negli ultimi quattro anni immediatamente precedenti la stessa data, quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.
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