da Pietro Cusati (giurista-giornalista)
L’Antitrust ha avviato nei confronti di Optima Italia S.p.A. un procedimento volto a verificare l’inottemperanza della delibera n. 29772 del 13 luglio 2021, con la quale sono stati accettati e resi obbligatori gli impegni presentati nell’ambito del procedimento istruttorio avviato in data 20 ottobre 2020, teso ad accertare l’esistenza di presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo. In particolare l’Antitrust aveva avviato il procedimento allo scopo di accertare l’esistenza di condotte di carattere ingannevole e omissivo, consistenti nella incompletezza o opacità delle informazioni, nell’ambito della documentazione contrattuale e pubblicitaria, riguardanti le condizioni economiche delle offerte proposte e le caratteristiche delle promozioni, con specifico riferimento all’omessa indicazione del termine entro il quale, in caso di recesso, il cliente perde i benefici erogati, sottoforma di bonus/sconti, di carattere aggressivo, consistenti nello storno degli sconti applicati nei primi 12 mesi di fornitura (durata della promozione), ove il consumatore receda prima di 24 mesi (durata dell’offerta), in quanto equivalenti all’addebito di una penale per recesso, tale da condizionare indebitamente gli stessi a mantenere in essere il rapporto di fornitura con la società. Nel corso del procedimento la società aveva presentato impegni in data 16 novembre 2020, successivamente integrati in data 8 marzo 2021, che prevedevano il superamento delle carenze informative nella documentazione contrattuale, negli script di vendita e nei messaggi pubblicitari, nonché l’attivazione di procedure di fatturazione atte a risolvere le criticità relative allo storno degli sconti in caso di recesso. Il professionista si era inoltre impegnato a ristorare i consumatori pregiudicati dalle condotte contestate.La prima istruttoria è stata avviata per la mancata ottemperanza agli impegni, resi obbligatori dall’Autorità con delibera del 13 luglio 2021 in modo da eliminare gli effetti delle pratiche contestate in precedenza. In particolare, non era stata correttamente integrata la documentazione contrattuale e il materiale pubblicitario, né era risultata efficace la procedura di ristoro dei clienti che avevano subìto indebitamente lo storno degli sconti in caso di recesso anticipato.La seconda istruttoria è stata invece avviata per accertare la scorrettezza delle pratiche commerciali attuate dalla società nel prospettare le condizioni economiche di fornitura di elettricità e di gas sul mercato libero. Nel corso del procedimento, l’Autorità ha verificato importanti criticità in termini di scarsa trasparenza delle informazioni sulle caratteristiche della fornitura, sulla durata degli sconti e sulle conseguenze previste in caso di recesso.Dall’analisi della documentazione istruttoria è emerso che Optima ha fornito informazioni ingannevoli e omissive nella promozione delle offerte commerciali e ha adottato una condotta aggressiva, in quanto – in caso di recesso anticipato dell’utente – recuperava tutti gli sconti erogati durante la fornitura, attraverso lo storno nella fattura di chiusura, alla stregua dell’addebito di una penale.
Tuttavia, l’Autorità ha ridotto l’entità della sanzione fino a 1,3 milioni di euro, considerato lo sforzo della società – dopo l’avvio dei procedimenti – per rendere completa e trasparente la documentazione contrattuale e promozionale e per riconoscere un congruo ristoro ai consumatori cui erano stati indebitamente stornati gli sconti riconosciuti in precedenza.