da Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Nei prossimi giorni la Corte Costituzionale esaminerà alcuni importanti argomenti : 1) “Quota 100”: è legittimo il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente? 2) Salvataggio pubblico delle banche venete: dubbi sulla tutela dei creditori prevista dal Dl 99/2017 3) Finanza locale: il Consiglio di Stato censura la norma che consente ai creditori di chiedere gli interessi al termine della procedura di dissesto 4) È legittima la rideterminazione con il criterio contributivo dei vitalizi ante 2012 degli ex parlamentari? 5) Giudici di pace: dubbi sul tetto di 72mila euro lordi annui oltre il quale non può andare l’indennità per l’attività svolta 6) Il Tribunale di Lecce ripropone la censura per l’omessa previsione dell’inutilizzabilità delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria durante una perquisizione illegittima. Il Tribunale di Trento, sezione per le controversie di lavoro, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Tribunale di Trento denuncia la previsione nella parte in cui vieta il cumulo della pensione anticipata “quota 100”, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il loro ammontare, ma consente di conservare detto trattamento pensionistico qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non superino il limite di 5.000 euro lordi annui, ipotizzando un contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione. Secondo la prospettazione del Tribunale di Trento , sarebbe stata introdotta un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto al prestatore di lavoro autonomo. Il giudice del lavoro, aderendo alla tesi del ricorrente in via principale, rileva che solamente il lavoratore autonomo, purché non superi la suddetta soglia di reddito, conserverebbe il diritto di ricevere i ratei di pensione anticipata, configurando, così, una violazione del principio di uguaglianza formale. Inoltre nel contesto normativo attuale, dopo l’introduzione dei contratti di lavoro atipici, la distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo è diventata meno nitida, come risulterebbe dalla fattispecie oggetto del giudizio principale. Il giudice a quo rammenta infatti che, nel caso di specie, il pensionato ricorrente aveva svolto prestazioni nell’ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità a rispondere alle chiamate, in esecuzione di una tipologia di rapporto di lavoro che, secondo parte della dottrina, neppure potrebbe essere ricondotto nell’alveo della subordinazione. Entro tale contesto il Tribunale di Trento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 416 del 1999, evidenzia come tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo non sussisterebbero differenze tali da richiedere un diverso trattamento in materia di cumulo. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2022 la Presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra ha rivolto il saluto al nuovo giudice Marco D’Alberti, nominato il 15 settembre 2022 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una persona instancabile, di grande qualità e umanità , ha detto la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra , che ha poi ricevuto il saluto dell’avvocato, professor Massimo Luciani e dell’Avvocata generale dello Stato Gabriella Palmieri. Luciani ha elogiato fra le qualità della presidente Sciarra “il rifiuto” di ogni dogmatismo; mentre Gabriella Palmieri ha voluto sottolinearne la “approfondita sensibilità e conoscenza del diritto europeo”. La corte costituzionale è il più giovane tra gli organi costituzionali della Repubblica: “nata” con la Costituzione del 1948, ha cominciato a funzionare nel 1956. Sotto il profilo della tradizione istituzionale, essa non può, perciò, reggere il confronto né con le Camere del Parlamento, né con il Governo e neppure con il Presidente della Repubblica .Essendo, peraltro, del tutto estranea allo schema della “separazione dei poteri” e, anzi, in certo modo, mettendolo vistosamente in discussione, essa presenta una fisionomia tratteggiabile soprattutto in negativo, con caratteri e peculiarità di tipo differenziale.La Consulta è, infatti, in primo luogo, un “giudice”, e tuttavia non appartiene all’ordine giudiziario, è un organo di “giustizia”, ma non, in senso stretto, di “giurisdizione” (non “dice” il diritto, ma piuttosto lo “giudica”); è, per la sua stessa composizione, un organo, in certo senso, “professionale” (di competenti), ma non “burocratico”; segue, nei suoi processi, forme procedurali assimilabili a quelle dei giudizi “comuni”, ma con regole e contenuti a questi non comparabili.L’assemblea costituente si accinse ad elaborare il testo della Costituzione della Repubblica italiana fece una scelta di fondo: così da attribuire ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e alle altre regole che assicurano l’equilibrio fra i poteri la massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento.