Approvato dal Governo il decreto legislativo relativo alla riforma della giustizia penale,si compone di 99 articoli,introduce per la prima volta una disciplina organica della giustizia ripartiva.

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

In attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,è  stato approvato il 4 agosto 2022 , dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, lo schema di decreto legislativo, che si compone di 99 articoli ed  è accompagnato da una relazione illustrativa di 450 pagine, corredata da indice. I testi sono stati trasmessi e assegnati alle commissioni parlamentari competenti per i pareri. La  Relazione illustrativa si compone di tre parti, dedicate, rispettivamente, alla riforma del processo penale (Parte Prima), alla riforma del sistema sanzionatorio penale (Parte Seconda) e all’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (Parte Terza). Le tre parti della relazione illustrano gli interventi di riforma contenuti nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021). L’intervento di riforma della giustizia penale, delegato al Governo, è particolarmente ampio e articolato. Lo schema di decreto legislativo si compone di novantanove articoli, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici. Si tratta di una riforma ampia, organica e di sistema. Lo schema di decreto legislativo e la relazione illustrativa sono stati predisposti anche sulla base dei contributi di sei gruppi di lavoro, composti da qualificati esperti, costituiti dalla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021 e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. Una seconda area di intervento attiene alla fase delle indagini, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi, ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del p.m., filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale.Gli interventi in tema di giustizia ripartiva disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale. In linea con la Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e con la Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa il 13 dicembre 2021, durante il semestre di Presidenza italiana , la giustizia riparativa viene infatti definita nello schema di decreto legislativo come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. La giustizia riparativa concorre all’efficienza della giustizia penale in vario modo, agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato, incentiva la remissione della querela, facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato, riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.

 

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