da Pietro Cusati
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo, la legge ne assicura la ragionevole durata. Il principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Il giusto processo è una garanzia all’interno del nostro ordinamento giuridico e si applica a tutti i tipi di procedimenti giudiziari, siano essi civili, penali o amministrativi. Sancito dalla Costituzione all’art. 111, la regola del giusto processo trova espresso riconoscimento anche a livello sovranazionale nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il fulcro di un giusto processo è, anzitutto, il contraddittorio, sia in fase di formazione che di valutazione delle prove. La regola può essere derogata solo in caso di rinuncia da parte dell’imputato o ricorra una causa accertata di impossibilità di natura oggettiva alla realizzazione del contraddittorio o ancora per effetto di provata condotta illecita. Esso è strumentale a garantire alle parti del processo l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 della costituzione. Il contraddittorio si svolge in condizioni di parità tra le parti e innanzi ad un giudice terzo e imparziale. In questo modo la costituzione prescrive che i contendenti coinvolti nel processo abbiamo la possibilità di avanzare le proprie pretese e le ragioni a proprio sostegno, in modo tale che il giudice, senza subire interferenze e in posizione equidistante, potrà formare il suo libero convincimento. In materia penale entrano in gioco diritti fondamentali come la libertà personale dell’individuo. L’indagato deve essere messo tempestivamente a conoscenza degli addebiti a suo carico, affinché possa elaborare una strategia necessaria alla sua difesa. Un processo giusto deve avere una durata ragionevole, come sancisce il comma 2 dell’art. 111 della costituzione,questa è una garanzia per l’imputato ma anche per un corretto ed efficiente funzionamento del sistema giustizia, che riduca il rischio di uno spreco di risorse pubbliche. Gli obblighi derivanti dalla normativa sovranazionale di rispettare tempi ragionevoli ha condotto all’emanazione della ” legge Pinto”, in tema di riparazione per il pregiudizio derivato dagli eccessivi tempi processuali. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa, abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge . Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ..