da Pietro Cusati
I diritti dell’ambiente come bene autonomo e lo stesso per la tutela degli animali, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni. Una rivoluzione che investe anche l’iniziativa economica privata sottoposta al vincolo di non creare danno alla salute e all’ecosistema. L’8 febbraio 2022 è stata approvata una riforma costituzionale e finalmente il parlamento è riuscito a dare forma a una visione che passa alle nuove generazioni. Con la riforma la tutela si allarga all’ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi e agli animali. La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali.La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente”,a parte l’articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale. Questa riforma non solo lo nomina, ma lo definisce con una “dignità autonoma”: il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto tali, e non solo come strumenti o risorse dell’umanità.In questa legislatura sono state approvate altre due leggi di rango costituzionale, oltre quella dell’8 febbraio 2022. La prima, nel 2020, ha ridotto il numero dei parlamentari e la seconda, nel 2021, ha abbassato da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato.L’8 febbraio 2022 è stata una giornata epocale per l’Italia, una conquista fondamentale, un passaggio storico,un segnale del Parlamento, un faro per il futuro del nostro Paese,infatti,l’articolo 9 della costituzione che enunciava tra i compiti della Repubblica anche quello della salvaguardia del «paesaggio» e del «patrimonio storico e artistico della Nazione», è stato integrato con l’aggiunta : «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». L’articolo 41 della costituzione, riguardante la libera iniziativa economica, che oltre a non arrecare danno «alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», non dovrà nuocere neanche «alla salute e all’ambiente». Modifica anche per il terzo comma dello stesso articolo 41 , che tra i fini della libera iniziativa economica, prevede assieme a quelli «sociali», anche quelli «ambientali».Il provvedimento estende l’ambito di applicazione della disciplina per la tutela degli animali anche «alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti».