da Pietro Cusati
La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali incidono solo sulla libertà di circolazione e non sulla libertà personale, non comportano alcuna coercizione fisica. La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. Sono state censurate ,dal Tribunale penale di Reggio Calabria,in particolare, le norme che introducono sanzioni penali nei
confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria,lasci la propria dimora o abitazione. Il Tribunale penale di Reggio Calabria ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale fa sapere che la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni.
La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. La Consulta ha ritenuto,quindi, le disposizioni sulla quarantena obbligatoria che non violano la libertà personale e ha invece ritenuto non fondate le censure del Tribunale di Reggio Calabria.