Nuova Irpef e abolizione dell’Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni, prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 ,la legge di bilancio 2022 .

da Pietro Cusati

 

 

 

 

 

 

 

Con la circolare n.4/E  dell’Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti  sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ,la legge di bilancio 2022 , sulla nuova Irpef e l’ abolizione dell’Irap, per le  persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni.I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile 2022, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate  che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio . Il documento  si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici. – La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga   potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.  Il documento  precisa che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni. Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata. La  circolare  fornisce  chiarimenti sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ,la legge di bilancio 2022  che  dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L’intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità. Si prevede il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta, con lo scopo di contenere l’elusione fiscale. L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. L’obiettivo  è quello di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili. L’articolo 1, commi da 2 a 4 2 , della legge di bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti .

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *