La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario che chiede di depenalizzare l’omicidio del consenziente, l’eutanasia legale, abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale.

 

da Pietro Cusati (giornalista)

Nei prossimi giorni sarà depositata la sentenza della Corte costituzionale che  ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili“. I Giudici hanno discusso  sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale, omicidio del consenziente. C’è bisogno di conoscere le motivazioni della sentenza per capire i motivi  che hanno ritenuto inammissibile il quesito referendario,non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.  L’obiettivo è depenalizzare l’omicidio del consenziente, punito dall’articolo 579 del codice penale con la reclusione da 6 a 15 anni. Con alcune eccezioni, resta un reato se si tratta di un minore e in questo caso si applicano le pene previste per l’omicidio. L’eutanasia è illegale in Italia,invece,la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, è possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito, ossia l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico.

Le condizioni richieste sono quattro: la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e volere, deve avere una patologia irreversibile portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche, e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale.L’Associazione Luca Coscioni, insieme a Radicali Italiani e soprattutto a Piergiorgio Welby, si battono per ottenere una legge sulla legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio medicalmente assistito onde riconoscere la piena libertà di autodeterminazione anche alla persona malata. L’eutanasia costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 ,Omicidio del consenziente o dall’articolo 580 ,Istigazione o aiuto al suicidio, del Codice Penale. Invece  il suicidio medicalmente assistito in determinati casi e la sospensione delle cure ,eutanasia passiva,costituisce un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione e alla legge 219/2017.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *