Di seguito, l’emendamento in oggetto:
RUSSO PAOLO, CASCIELLO
All’articolo 11, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4 bis All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente: ”5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione comunale.”
4 ter All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è inserito il seguente: ”319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l’attività di assistenza tecnica fino all’uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma”.