TAR Salerno – l’interesse del calcio è prevalente sulla salute pubblica – Interviene il C.C.S.C. (Centro Coordinamento Salernitana Club)

 

avv. Massimo Falci

Per il Tar Salerno,  prevale  l’ interesse a giocare le partite di campionato all’ interesse della salute pubblica. E’ questo, in estrema sintesi,  il principio espresso dal Tar Campania Salerno, con decreto cautelare  n 3/2002 dell’ 8 gennaio 2022, che  ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Professionisti serie A al  provvedimento del  Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Salerno che, sul riscontro di accertati casi di positività nel “Gruppo Squadra” della “U.S. Salernitana 1919”, tra atleti e staff, ha disposto: l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone; l’obbligo di quarantena domiciliare per 10 giorni per i soggetti asintomatici non vaccinati o vaccinati con ciclo non completato;  l’obbligo di quarantena domiciliare per 5 giorni per i componenti della squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni o con green pass valido, se asintomatici;

In sostanza, poiché dal  provvedimento impugnato, discendeva il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la U.S. Salernitana 1919  comunicava alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato, così come accaduto per la gara Udinese – Salernitana del 21 dicembre 2021 e per la gara Salernitana – Venezia del 6 gennaio 2022.  Il Tar Salerno ha ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica, fermo restando l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone, che la  ordinanza dell’A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229 nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, con la quale si è stabilito, con riferimento alle attività sportive, che nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra”, per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara ed ha ritenuto che sussistano nel caso di specie i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misura cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A, a fronte del quale non è ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della previa effettuazione di test nel giorno della gara ai sensi della suindicata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020.

Di segno opposto, invece, è stato il decreto n 5/2002 del Tar dell’Emilia Romagna di Bologna che  ha respinto il ricorso della Lega, per la identica vicenda, che ha interessato l’ Asl bolognese e la squadra di calcio del Bologna, sulla scorta della seguente motivazione: Il Tar Bologna ha disposto l’ inaccoglibilità del ricorso della Lega Nazionale Professionisti tenuto conto che, nell’attuale, straordinaria , grave e tuttora irrisolta(da due anni) emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente –nella presente fase processuale d’urgenza- la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio dalla società ricorrente;

 

Il Centro Coordinamento Salernitana Club ( CCSC ) con gli avvocati Oreste Agosto e Massimo Falci, quest’ ultimo anche vicepresidente del CCSC intendono proporre intervento ad opponendum per l’udienza dell’8 febbraio 2022 dinanzi al Tar Salerno, nella quale si dovrà discutere se confermare od annullare  il decreto presidenziale cautelare dell’ 8 gennaio 2022,  con un provvedimento collegiale del Tar. L’intervento ad opponendum , nell’ interesse della intera tifoseria salernitana, è finalizzato a supportare le ragioni del provvedimento dell’ Asl di Salerno, e così affermando la priorità della salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo, così come più correttamente affermato dal Tar Bologna. E’ evidente che l’ interesse ad intervenire è anche motivato dai possibili effetti della giustizia amministrativa di “ influenza “ sulla giustizia sportiva. E’ una stagione calcistica quella della compagine salernitana già tormentata da tante vicissitudini e si ritiene ingiusto che possa essere ulteriormente aggravata da decisioni bizzarre ed infondate della giustizia amministrativa, in quanto non si ravvisa alcuna oggettiva impossibilità di recuperare le giornate di campionato perse; interesse alla competizione sportiva da ritenersi comunque subordinato a quello della salute pubblica.

Vedremo come andrà a finire la querelle amministrativa che già vede pronunciamenti contrastanti.

 

 

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