Aldo Bianchini
SALERNO – Esultano, tutti o quasi, i dirigenti scolastici per le nuove regole, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (e la scuola è il luogo di lavoro per eccellenza), contenute nella L. 215 del 17 dicembre 2021 che dovrebbe diventare realmente operativa dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; pubblicazione che è avvenuta il 20 dicembre scorso.
Come nello sport e specificamente nel calcio per quanto attiene la sicurezza negli stadi, anche nella scuola fino a qualche ora ricadeva quella abominevole “responsabilità oggettiva” sulla testa dei dirigenti scolastici per tutto quanto accadeva nell’ambito dell’istituto per la mancanza di misure di sicurezza (personali e strutturali) atte a garantire, sempre e comunque, la sicurezza di tutti i soggetti che frequentavano le predette strutture scolastiche.
Tra i casi più clamorosi va ricordato quello della dott.ssa Franca Principe (dirigente dell’istituto di istruzione superiore di Sapri, Liceo Pisacane) ritenuta, anche dalla Cassazione, responsabile di quanto accaduto ad un giovane studente di un altro istituto che portatosi nella scuola gestita dalla Principe cadeva nel vuoto per colpa di una porta non ben protetta.
E’ stato probabilmente proprio il caso della dirigente saprese che ha, finalmente, sollecitato la coscienza del legislatore per portalo ad una nuova e più efficace ed efficiente legislazione in materia. Tanto che l’art. 18 del decreto 81 (trasformato nella L. 215) introduce un nuovo concetto che così recita: “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
Tutto risolto ?, niente affatto, nello stesso articolo si stabilisce che “qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione”.
Come in tutte le leggi fatte in nome del popolo italiano, anche questa lascia enormi vuoti nella valutazione dell’inizio e della cessazione della responsabilità organizzativa, e quindi antinfortunistica, dei dirigenti scolastici; difatti sarebbe, a mio modesto avviso, sapere se è sufficiente la “tempestiva comunicazione” all’amministrazione tenuta per scaricare su quest’ultima ogni responsabilità, ovvero se il dirigente deve (anche in presenza di un pericolo non grave e non immediato, come la porta del liceo Pisacane che si apriva nel vuoto) provvedere a chiudere parzialmente o del tutto la struttura amministrata.
Può sembrare, il mio, un cavillo squisitamente da filosofia giuridica; la realtà ci insegna, invece, che rimane un palese vuoto giuridico nel caso in cui nelle more del tempo tra la comunicazione tempestiva e il ricevimento da parte dell’Ente accade un irreparabile infortunio; non è eresia, ma la principe aveva seguito alla lettera l’obbligo della tempestiva comunicazione, la porta non era stata riparata da nessuno e il ragazzo cadde nel vuoto.
In tal senso si mosse, con propria interrogazione scritta, il parlamentare salernitano on. Gigi Casciello, che nel 2018 partendo dal “caso Principe” chiese al ministro competente di modificare il D. L.vo n. 81/2008 per alleviare totalmente le responsabilità dei dirigenti scolastici in una materia così delicata ed immensa come la “prevenzione sui luoghi di lavoro”.
Così, purtroppo, non è stato; anche se va registrato un primo importante passo in avanti.