Il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo del green pass per il personale docente e non docente della Scuola.

 

dr. Pietro Cusati (giornalista)

Roma,17 novembre 2021. Il Consiglio di Stato,in sede giurisdizionale,Sezione Terza, con ordinanza dell’11 novembre 2021, ha confermato l’obbligo del  green pass per il personale docente e non docente della Scuola. Il provvedimento cautelare del Consiglio di Stato ha ritenuto che  la pretesa degli appellanti poggia su premesse indimostrate in fatto, come l’affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale, trattandosi di misura in realtà volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti gravati, non superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame. Per il Consiglio di Stato  tale pretesa appare anche sfornita di apprezzabile supporto in diritto, dal momento che quand’anche fosse fondata,  in ogni caso una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti trascura di considerare che la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti, e la gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli, si frapporrebbero al suo accoglimento.Il contenuto della misura contestata in luogo dell’obbligo vaccinale ha ricondotto tale adempimento alla categoria dell’onere, indebolisce strutturalmente l’argomento facente leva sulla prospettata violazione dei princìpi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione.Si aggiunge, nello specifico, il duplice dato sottolineato dal richiamato provvedimento monocratico, per cui per un verso le mansioni svolte dagli appellanti implicano “una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione,se non addirittura missione, di ogni docente”; e, per altro verso, “la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva” è comunque “tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità” del pregiudizio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto  che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, e che le spese della fase cautelare sono state  poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza, al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione delle spese della  fase cautelare, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. L’ordinanza del Consiglio di Stato ritiene che non deve essere sospeso

l’obbligo vaccinale imposto ai docenti, sia perché le mansioni dagli stessi svolte implicano una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione,se non addirittura missione, di ogni docente sia perché occorre comparare interessi potenzialmente antagonisti, con una gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli.

 

 

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