dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Roma, 26 ottobre 2021. Il Garante per la Privacy ha ricevuto numerose segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate e illecite, effettuate per promuovere i servizi offerti da Sky Italia, sia direttamente sia tramite call center di altre società. Le chiamate promozionali senza alcuna informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società,il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non la autorizzava a utilizzare i nominativi a fini promozionali. Il Garante per la Privacy ,dopo una accurata attività istruttoria,ha emesso un motivato provvedimento che ha sanzionato SKY Italia ,per aver effettuato chiamate promozionali illecite,al pagamento di oltre tre milioni e duecento mila euro e prescritte diverse misure per mettersi in regola con la normativa europea e nazionale. Il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non autorizzava SKY Italia a utilizzare i nominativi a fini promozionali. Per svolgere correttamente l’attività di telemarketing Sky Italia, all’inizio della telefonata, avrebbe dovuto fornire all’utente una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e ,solo dopo aver ottenuto il consenso, procedere con la proposta commerciale. Sky Italia avrebbe dovuto, prima di effettuare una qualunque operazione, controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso la loro contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie proprio dei suoi prodotti. Il Garante per la Privacy ha prescritto a Sky Italia, per agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, di prevedere tra i canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento, anche l’indirizzo Pec indicato nel registro delle imprese, indirizzo che finora la Società non aveva ritenuto un valido punto di contatto per la privacy. Sky Italia dovrà inoltre nominare i fornitori, che svolgono attività promozionali per suo conto, responsabili di tutte le fasi del trattamento, ciò anche al fine di ribadire che la Società, in qualità di titolare, ha l’obbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali.Nel determinare l’ammontare della sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni riscontrate, che si riferiscono a condotte “di sistema” radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky Italia, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy.