Antitrust: le mascherine U-Musk sono ingannevoli e mettono in pericolo la salute dei consumatori, irrogate sanzioni per un ammontare complessivo di 450.000 euro a due società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l.

 

dr. Pietro Cusati (giornalista)

 

Roma ,22 ottobre 2021. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per un ammontare complessivo di 450.000 euro,nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., per oltre un anno, le due società hanno promosso su internet le mascherine chirurgiche biotech “U-Mask”,nelle versioni “Model 2”, “Model 2.1” e “Model 2.2”, registrate come dispositivi medici, equiparandole indebitamente a facciali filtranti di efficacia protettiva superiore, quali i dispositivi di protezione individuale di classe FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio una durata di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia. Fino  a febbraio 2021, le condizioni generali di contratto erano disponibili solo in lingua inglese e veniva vantata un’inesistente approvazione della mascherina da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si tratta di una pratica posta in essere con modalità ingannevole e aggressiva, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute e, dall’altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all’acquisto del prodotto in violazione del Codice del Consumo.Le due società non rispettavano la disciplina in tema di informazioni precontrattuali per il consumatore nei contratti a distanza, non fornendo le previste indicazioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso del consumatore, alla garanzia legale di conformità e alla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso in violazione dell’articolo 49 del Codice del Consumo, e, in violazione dell’articolo 66-bis dello stesso Codice, non rispettavano la norma relativa all’inderogabilità del foro del consumatore. L’Antitrust tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni del Codice del Consumo e anche l’elevato numero di consumatori coinvolti per via dell’utilizzo di internet, ha irrogato in solido a U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l. sanzioni amministrative pari a 400.000 euro per la pratica commerciale scorretta e a 50.000 euro per le condotte illecite inerenti ai diritti dei consumatori nei contratti. Secondo l’Antitrust i comportamenti  descritti nel provvedimento  integrano  violazione del Codice del Consumo.  In primo luogo, le condotte attinenti alla promozione e vendita di mascherine U-Mask con modalità ingannevoli e aggressive, in quanto in contrasto con il dovere di diligenza nonché suscettibili di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della U-Mask, di costituire un pericolo per la loro salute e di sfruttare indebitamente la situazione di emergenza sanitaria per indurli all’acquisto del prodotto reclamizzato nonché la condotta relativa alla pubblicazione delle condizioni generali di contratto esclusivamente in lingua inglese configurano una pratica commerciale scorretta. La previsione della giurisdizione esclusiva delle Corti di Inghilterra e Galles risulta in violazione della norma sul foro competente ex art. 66-bis del  Codice del Consumo. L’Antitrust rileva che  il mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza, con particolare riguardo al diritto di recesso, alla garanzia legale e al meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso  integra una violazione dell’art. 49, comma 1, lettere h), n), v), del Codice del Consumo . Osserva l’Antitrust  che gli illeciti accertati risultano imputabili fin dall’inizio a entrambe le Società, che devono considerarsi responsabili in solido delle condotte illecite , alla luce delle comunicazioni diffuse e dei riferimenti forniti online ai consumatori. Le informazioni pubblicate sulle pagine web del Sito riportavano l’indicazione di entrambe le Società e accreditavano l’immagine di Pure Air Zone quale società incardinata nell’organizzazione del processo di vendita online di “U-Mask Model Two”, in quanto soggetto peraltro deputato alla gestione dei resi, inducendo per tale via i consumatori italiani a fare riferimento in via principale e diretta alla società di diritto italiano, avente sede sul territorio nazionale, tanto che la denuncia dell’Associazione di consumatori Codici indica come soggetto segnalato Pure Air Zone Italy S.r.l.  Nell’etichettatura, nelle istruzioni per l’uso, nella messa a disposizione, nella messa in servizio e nella pubblicità dei dispositivi è proibito il ricorso a testi, denominazioni, marchi, immagini e segni figurativi o di altro tipo che potrebbero indurre l’utilizzatore o il paziente in errore per quanto riguarda la destinazione d’uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo,  attribuendo al dispositivo funzioni e proprietà di cui è privo.

 

 

 

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