Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il “super green pass”,il certificato verde Covid-19 diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro . Eliminate le differenze di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,12 ottobre 2021 .Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato. Il certificato verde COVID-19  è stato  proposto dalla Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia. E’  una certificazione digitalestampabile cartacea , contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Il  documento  attesta di aver fatto la vaccinazione anti COVID-19,  sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale,essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore ,essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi .Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19  è  esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. Lo ha stabilito  il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021. Secondo il decreto legge l’obbligo della certificazione verde Covid -19 riguarda tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche,il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L’obbligo  del green pass è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni,per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.La Certificazione verde COVID-19 è  richiesta  per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose,accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socio-assistenziali.Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente,permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici,spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. E’ obbligatorio il certificato per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano. Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Sagre e fiere, convegni e congressi,parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,sale da ballo, discoteche, locali assimilati,concorsi pubblici.Per utilizzare i  mezzi di trasporto aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone,navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti.Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità,Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio. Inoltre l’obbligo  del certificato sussiste per accedere a scuole e università,per chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare di aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2,oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo),oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.La verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico deve essere svolta prima dell’accesso nella sede e non devono essere ripetute nel corso della giornata. Se la certificazione risulta “valida” al momento dell’ingresso, il dipendente potrà svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa, anche se il Green pass dovesse scadere durante le lezioni, il personale scolastico  non dovrà essere allontanato.Il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti. Le scuole non potranno controllare preventivamente le certificazioni verdi degli studenti. Saranno i titolari dei servizi e delle attività a dover verificare i green pass.Per quanto riguarda invece i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), gli studenti sono equiparati ai lavoratori, quindi per svolgere queste attività saranno tenuti ad avere la certificazione verde dal 15 ottobre 2021.Non è richiesta la certificazione verde ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale; soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.Al datore di lavoro spetta organizzare i controlli,pena una sanzione fra i 400 e i 1.000 euro. Il dipendente sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo di pass, avrà un’ammenda fra i 600 e i 1.500 euro.Chi essendo sprovvisto di green pass non si reca al lavoro, viene considerato assente ingiustificato e fin dal primo giorno di assenza avrà lo stipendio sospeso. Nessuna conseguenza disciplinare, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti sarà possibile sostituire temporaneamente chi è senza certificato.

 

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