Garante privacy: E’ vietato diffondere i dati di chi beneficia di contributi economici per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche , strumenti per la didattica, borse di studio ma anche i dati di coloro che sono stati esclusi.

 

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Roma ,14 settembre 2021. Il Garante per la Privacy ha ricevuto una segnalazione, con la quale è stata contestata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte della Regione Lombardia determinata dalla diffusione di dati personali sul sito web istituzionale. Dall’istruttoria è emerso che si  trattava di elenchi relativi alla selezione per l’erogazione di contributi economici per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l’erogazione di borse di studio, da parte dello Stato, a favore di studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole secondarie  statali e paritarie. Per accedere al contributo occorreva essere in possesso di un valore ISEE non superiore a circa 15.000,00 euro e il contributo economico per ogni studente poteva variare da un minimo di 200 euro, fino a un massimo di 500 euro. Il Garante per la Privacy con il provvedimento  n. 296 .del 22 luglio 2021,ordinanza-ingiunzione, ritiene  che i principi affermati riguardano tutta la pubblica amministrazione ed ha  condannato la Regione Lombardia ad una sanzione di 200mila euro per aver violato la normativa in materia di privacy. La questione riguarda la diffusione di dati che consentono di identificare gli studenti che beneficiano di contributi economici, ma anche i dati di coloro che sono stati esclusi. La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione online sul sito web istituzionale della Regione Lombardia di dati e informazioni personali riferiti a studenti beneficiari e non beneficiari di contributi economici (da 200 a 500 euro) – per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l’erogazione di borse di studio, da parte dello Stato – riservati a soggetti in possesso di un valore ISEE non superiore a circa 15.000,00 euro. Il divieto previsto dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 di diffondere per finalità di trasparenza dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come evidenziato anche dal Garante nelle Linee guida in materia di trasparenza – è «un

divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato (art. 2 del Codice della privacy), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali, soffrano l´imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale.

La diffusione delle informazioni relative all’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee dei soggetti interessati è del tutto sproporzionata rispetto alla finalità di trasparenza prevista dalla disciplina di settore, in quanto i dati diffusi non sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati in violazione del principio di minimizzazione .

 

 

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