Dr. Pietro Cusati (giurista – giornalista)
Roma,10 settembre 2021. Nella patria della civiltà giuridica il Parlamento non ha ancora approvato la legge prevista da un regio decreto del 1924,sull’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche. Da decenni si discute sulla legittimità o meno dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la disputa che contrappone cattolici e non cattolici, le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24414, del 9 settembre 2021 , hanno indicato la via maestra da percorrere: è quella dell'”accomodamento ragionevole”, del confronto, della “ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni”, senza neppure escludere, in caso di richiesta, la possibilità di esporre simboli di altre religioni.I supremi giudici della Corte di Cassazione con quest’ultima sentenza ,a sezioni unite,ribadiscono che il crocifisso nelle aule scolastiche non crea divisioni o contrapposizioni, ma è espressione di un sentire comune radicato nel nostro Paese e simbolo di una tradizione culturale millenaria”.Con questa sentenza del 9 settembre 2021, la Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite, si è occupata dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. In particolare, la questione esaminata riguardava la compatibilità tra l’ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, e la libertà di coscienza in materia religiosa del docente che desiderava fare le sue lezioni senza il simbolo religioso appeso alla parete. La Corte di cassazione ha affermato che la disposizione del regolamento degli anni venti del secolo scorso , che tuttora disciplina la materia, mancando una legge del Parlamento , è suscettibile di essere interpretata in senso conforme alla Costituzione. L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione. Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità. Ciò comporta la caducazione della sanzione disciplinare inflitta al professore. L’affissione del crocifisso – al quale si legano, in un Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non costituisce un atto di discriminazione del docente – dissenziente per causa di religione. Non è stata quindi accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente, in quanto non si è ritenuto che sia stata condizionata o compressa la sua libertà di espressione e di insegnamento. Infatti il professore dissenziente non poteva lamentare una compressione della sua libertà di religione dal momento che il Crocifisso resta un simbolo passivo perché non implica alcun atto di adesione, e la libertà di insegnamento di un docente non ne rimane toccata. Quel simbolo, che appartiene alla tradizione culturale del popolo italiano non interferisce con la possibilità di ciascun insegnante di manifestare le proprie convinzioni religiose, finanche criticandone davanti alla classe, in modi adeguati, il significato e la stessa presenza. La circolare del dirigente scolastico era illegittima perché ‘ordinava’ l’esposizione del crocifisso senza percorrere la strada del confronto e della mediazione, con la conseguenza che parte della sanzione disciplinare che era stata inflitta al docente dissenziente è stata invalidata.Nelle motivazioni della sentenza, le sezioni unite civili della Cassazione hanno fatto riferimento ai principi di uguaglianza dei cittadini, di libertà di religione e di laicità dello Stato, hanno ripercorso le diverse pronunce in materia di esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, fino alla pronuncia del 2011 della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, che, accogliendo un ricorso dell’Italia, l’ha ritenuta legittima, ribaltando una sentenza di segno opposto della stessa Corte europea. Hanno, inoltre, ricordato, come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, non avendo il Parlamento approvato una legge, sia tuttora prevista da un regio decreto del 1924, ma non è più un atto dovuto, non essendo consentito dalla Costituzione imporne la presenza. Il non-obbligo, tuttavia, non si traduce in un divieto di esposizione del crocifisso: esso, pertanto, può legittimamente essere esposta “allorquando la comunità scolastica valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ‘’ragionevole accomodamento’ che consente di favorire la convivenza delle pluralità”.Inizio modulo