Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Roma,24 agosto 2021. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Sezione Prima,ha rigettato con decreto monocratico, del 24 agosto 2021 ,n.4453,Presidente Stanizzi, la istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ed ha fissato per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Sul ricorso avverso il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Contro il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute,la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,per l’annullamento e la disapplicazione ,previa sospensione dell’efficacia, anche in via monocratica. Ritiene il giudicante che ‘’ la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento , in virtù del principio di separazione dei poteri, l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario. Considerata, altresì, l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso , limitatamente a tali atti , e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta .
Il decreto del TAR Lazio ha respinto l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l’art. 9–ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il green pass . Il decreto Presidenziale ,n.4453, del 24 agosto 2021ha chiarito che la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento , in virtù del principio di separazione dei poteri , l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario. Nel caso in esame,secondo il decreto Presidenziale del TAR Lazio, manca la contestuale impugnazione di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso , limitatamente a tali atti e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte.