Il TAR per la Puglia ha sospeso, senza stipendio ,un medico che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale, espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione sanitaria.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Lecce, 11 agosto 2021. Il Presidente  del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,Lecce , Sezione Seconda,con proprio decreto n.480, del 5 agosto 2021, ha respinto l’istanza di  sospensione  avverso il ricorso di un sanitario che non si era sottoposto alla vaccinazione per il covid- 19 e che aveva impugnato una delibera dell’ Ordine del Medici della Provincia di Brindisi, avente ad oggetto la sospensione dell’esercizio professionale del sanitario , dal servizio presso l’ ASL  di Brindisi , senza retribuzione. Il TAR ha chiarito che   lo stesso sanitario può far cessare i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione del sanitario  e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa . In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e’ somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni   in conformità alle previsioni contenute nel piano. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione  non e’ obbligatoria e può’ essere omessa o differita. Ricevuta la segnalazione  l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa  ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale . In caso di mancata presentazione della documentazione  l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo . In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Decorsi i termini  l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità’ competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La sospensione  e’ comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza. Ricevuta la comunicazione  il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

 

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