Da uff. stampa Italia Nostra
SALERNO – IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA INTERVIENE SUL FUSANDOLA. SI ATTENDONO INFORMAZIONI SULLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIP DI SALERNO.
A seguito della trasmissione della sentenza del Gip del Tribunale di Salerno del 15 aprile, con la quale la dott.ssa G. Pacifico ha condannato un funzionario comunale, accertando tra gli altri reati la illecita deviazione del torrente Fusandola, è intervenuto il Ministero della Transizione Ecologica. Con nota del 12 luglio, infatti, il Direttore generale della direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua, ha invitato il Comune di Salerno, la Regione Campania e l’Agenzia del Demanio della Campania a rendere ogni adeguata informativa sulle attività poste in essere in esecuzione della sentenza del Gip. In particolare, il direttore generale ha chiesto informativa sulla richiesta delle associazioni in merito a: ripristino dello stato dei luoghi; adozione dei provvedimenti cautelari ed inibitori con riferimento al rischio concreto ed accertato di esondazione del torrente, che si trova in zona urbanizzata, nel centro storico Cittadino; adozione dei provvedimenti di autotutela. Ciò, in quanto la sentenza non ha solo espresso una valutazione probabilistica in merito ad un ipotetico pericolo di esondazione, diversamente valutabile da periti di parte, ma ha messo in luce l’assoluta illiceità dei lavori eseguiti in assenza di regolari e compiuti provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti. In ogni caso, la sentenza non ha mancato di denunciare la presenza di un effettivo, gravissimo, pericolo di rigurgito delle acque a causa del fenomeno di insabbiamento della foce del torrente, illecitamente tombata e della presenza di una soglia tracimabile, interna allo scatolare di deflusso, che potrebbe causare il ritorno delle acque fino al tratto iniziale su via Fusandola. 2 Peraltro, il Giudice ha osservato che tale soglia non è stata rimossa nonostante la previsione formulata dai tecnici. Sotto il punto di vista autorizzativo, la sentenza ha rilevato che i lavori sono stati effettuati in violazione della normativa di riferimento a causa della sostanziale assenza di un titolo abilitativo valido ed efficace nonché provvisto dei relativi pareri favorevoli e delle autorizzazioni necessarie. Tali irregolarità, assolutamente oggettive, non possono trovare alcuna giustificazione né meritare approfondimenti da parte di qualsiasi illustre perito di parte. La sentenza ha però anche rilevato che per la ‘apertura al pubblico’ delle aree oggetto di intervento è stato rinvenuto un certificato di collaudo parziale dell’opera relativo alla porzione dello scatolare costituente il tratto tombato del torrente Fusandola. Le restanti opere in cemento armato, che vanno dalla piazza fino allo spigolo a sud ovest della c.d. ‘Casa del combattente’ sono prive del necessario certificato di collaudo di cui all’art. 67 del d.p.r n. 380/2001. Tuttavia, al fine di consentire l’apertura al traffico veicolare della strada e dei giardini, al di sotto dei quali corre il torrente, è stato redatto dal collaudatore statico in corso d’opera “UN ANOMALO CERTIFICATO DI AGIBILITA’ STATICA”, in data 26/11/14, nel quale si attesta “limitatamente a quanto attiene al profilo statico, l’agibilità dello scatolare in oggetto, che pertanto può essere aperto momentaneamente al transito veicolare”.
Quindi, la strada e le aree del lungomare sono aperte al pubblico e sono oggi liberamente percorribili seppure IN ASSENZA DEL NECESSARIO CERTIFICATO DI COLLAUDO DI CUI ALL’ART. 67 D.P.R. N. 380/2001 E QUINDI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 75 DEL CITATO D.P.R.. Salerno, 16 Luglio 2021