Dr. Pietro Cusati 8giurista-giornalista)
Roma ,16 giugno 2021. Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto il rafforzamento del ruolo pubblicistico dell’avvocato in Costituzione e si ipotizza una modifica dell’art. 111 della Carta costituzionale , così da prevedere la libertà e l’autonomia dell’Avvocato e la necessità della difesa tecnica. Il progetto propone l’intervento di «revisione alle sole previsioni concernenti strettamente l’avvocatura», di esplicitare in Costituzione che «nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati» e che solo «in casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale», specificando che «l’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense». Inoltre «la funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato» si ritiene debba essere esercitata «da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni» e contro le decisioni del quale sia ammesso il ricorso per Cassazione. La proposta del Consiglio Nazionale Forense mira a rafforzare il ruolo dell’Avvocato in Costituzione per difendere in primis il principio di democrazia e secondariamente, ma non per importanza, i principi di libertà, autonomia nonché indipendenza che sovraintendono all’esercizio della professione forense. La Costituzione sebbene già fa riferimento all’avvocatura,Il Consiglio Nazionale Forense ,propone l’ipotesi di dare al dettato costituzionale, una maggiore completezza .Della funzione dell’avvocatura la Costituzione si limita a considerare la professionalità dell’avvocato come una risorsa cui attingere per la copertura di cariche pubbliche. Ritiene il CNF opportuna la possibilità di una novellazione del testo costituzionale, che tenga conto della complessità del ruolo dell’avvocato, per come emerso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nel quale si sovrappongono una funzione pubblicisticamente rilevante e un evidente elemento di libertà. Secondo l’art. 24 della Costituzione emerge il ruolo dell’avvocato quale garante della protezione dei diritti costituzionali ed è più opportuno intervenire sul corpo dell’art. 111. L’art. 111 Cost. è stato novellato con legge Costituzionale n. 2 del 1999 e si è molto discusso se il suo primo comma, con il riferimento al “giusto processo regolato dalla legge” abbia o meno portata innovativa. L’espressione “giusto processo” aveva fatto da tempo la sua comparsa ,accanto al “giusto procedimento” nella giurisprudenza costituzionale . Quella dell’art. 111 della costituzione appare una sede corretta per un’eventuale novellazione. Riconoscimento del ruolo pubblicisticamente rilevante dell’avvocatura, ma nel rispetto della natura libera della professione.La legge di revisione costituzionale potrebbe comporsi di un articolo unico, che inserisse all’art. 111, dopo i primi due commi, i seguenti: “Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale” . “L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense”. “La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato è esercitata da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione”.