La libertà di espressione è la prima delle libertà, la Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente Garante Privacy : “Troppo potere alle big tech, i giganti della tecnologia.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 17 maggio 2021.L’estensione  incontrollata della libertà di espressione nella rete rischia di favorirne anche il suo abuso e da ciò deriva l’urgenza della sua regolamentazione. L’emergenza pandemica sta ponendo il problema della libertà di espressione e di informazione in tutta la sua gravità.  Per l’ordinamento giuridico l’unico soggetto che può arrogarsi il ruolo di intermediare tra le libertà dei singoli cittadini è lo Stato, nella rete, invece, tale funzione, è esercitata in via di fatto dalle grandi piattaforme. Quale ruolo può attribuirsi al Garante per la protezione dei dati personali a fronte di tale fenomeno?  Sui giganti della tecnologia ,big tech ,è intervenuta di recente su agenda digitale la chiarissima Prof.ssa. Avv. Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,docente di diritto Costituzionale Italiano e Comparato nell’Università degli studi di Firenze, membro della Commissione tecnica nazionale di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ed ha fatto parte della Commissione degli esperti nominata dal Governo nel giugno 2013 per la riforma della Costituzione. Ha scritto numerose pubblicazioni ed è  editorialista delle testate Il Dubbio, Il Giornale e il Corriere fiorentino. Ha collaborato al Corriere della Sera e al Messaggero. Riportiamo, per motivi di spazio ,solo in sintesi l’autorevole intervento, scusandoci con l’autrice  ‘’ Il diritto di comunicare i propri pensieri, enunciato dalla Costituzione italiana all’art. 21, ha un raggio di azione amplissimo poiché si declina in forme specifiche, come la libertà religiosa, dell’arte e della scienza. Concerne la diffusione di opinioni, ma anche la narrazione di un fatto vero o falso che sia e abbraccia l’informazione, la critica, la satira e anche il mero gossip.Nella libertà di espressione, vi rientra non solo il pensiero strettamente inteso, ma anche la manifestazione di mere suggestioni, emozioni, sensazioni, nonché qualsiasi attività volta a provocare corrispondenti stati d’animo o incitamento all’azione.  Ormai da molti anni, all’incirca dalla metà degli anni duemila, il sistema di assemblaggio, di interconnessione economica, tra le varie singole piattaforme ha fatto in modo che si venissero a creare imprese nelle mani delle quali si sono concentrati poteri immensi in termini di controllo dei dati degli utenti e delle informazioni scambiate. Facebook è oggi l’‘ecosistema’ che detiene il vero controllo sostanziale sui flussi di informazioni personali degli utenti: dopo che nel 2012 ha incorporato Instagram e nel 2014 WhatsApp, attualmente detiene l’80% del mercato dei dati tra i social network. La scelta da parte di Facebook di istituire un Comitato di controllo, cosiddetto Oversight Board, va letta proprio come un tentativo di rimediare a questi paradossi. Essa rischia però di confermarli e, in un certo senso, addirittura di consolidarli. L’ambizione è nota: creare standard giuridici globali e farlo attraverso un organo che garantisca una posizione di terzietà. Il punto è: terzietà da chi? Dalla piattaforma (che l’ha creato), certamente, ma anche dai singoli Stati e dalle decisioni particolaristiche dei loro Tribunali. Regole di condotta e di procedura sono raccolte nei cosiddetti statuti del Comitato (Oversight Board Bylaws), che fungono tanto da atto costitutivo quanto da vero e proprio regolamento interno. Giuridicamente gli statuti permettono alle decisioni del Board di porsi come ‘sentenze’ di primo grado nei confronti delle decisioni di Facebook che hanno a che fare con la libertà di espressione degli utenti.Tali statuti, ispirandosi in massima parte al funzionamento delle Corti internazionali, sanciscono il funzionamento del Comitato: ovvero definiscono la giurisdizione, gli atti sindacabili, la pubblicità dei lavori, i mezzi istruttori esperibili, la procedura decisoria, l’implementazione delle sue decisioni. Il Comitato sembra voler costituire un’articolazione per la governance di Internet e, in particolare, aspirare alla creazione di un patrimonio giuridico di concetti e case-law che meglio definiscano la portata e i confini della libertà di espressione nella rete. Da questo punto di vista si tratta di un’operazione ragguardevole: come potrebbero infatti giudicare uniformemente, ad esempio, un tribunale saudita o uno italiano, riguardo a un video inneggiante la lapidazione di un’adultera? La creazione del Comitato è una “concessione” di Facebook e che, al di là delle apprezzabili dichiarazioni, non vi è alcun obbligo giuridico di adeguamento da parte della piattaforma né alcun meccanismo coercitivo, dal momento che, a fronte di un suo eventuale inadempimento, non sono contemplate sanzioni né procedure capaci di conseguire  “ottemperanza” delle decisioni del Comitato. Più che di una limitazione, si tratta quindi piuttosto di un auto-limitazione che facilmente si trasforma in una (auto-)legittimazione della propria condotta. Questo aspetto ci impone di chiederci come il diritto possa reagire, almeno negli Stati democratici, a questo tentativo da parte degli attori privati transnazionali di regolare intensamente interi settori della vita attraverso i propri regimi di governo privato. Di chiederci, cioè, come può essere ridisegnata l’impostazione degli Stati-nazione in modo non forse da impedire, ma certamente da sostituire o, quantomeno, regolare questo fenomeno. Basti pensare a come soggetti che, formalmente, restano comunque privati , col prendere o lasciare, cioè col concedere o negare l’accesso alla “loro” piattaforma che pur è in posizione dominante del mercato della comunicazione social e che è divenuta strumento universale e quotidiano di interazione per le più varie dimensioni della vita (da quella sentimentale a quella professionale) , si assumano, su una base contrattuale unilaterale quanto radicalmente asimmetrica, un potere sostanzialmente pubblicistico (perché concerne la comunicazione esterna con terzi, cioè verso il pubblico). Ovvero, il potere di esercitare un penetrante controllo in relazione alle libertà di espressione del pensiero del contraente debole (l’utente, spesso sprovveduto e comunque di regola non adeguatamente informato riguardo alle funzionalità e ai meccanismi della piattaforma e tantomeno riguardo al trattamento dei suoi dati, così introducendo, a loro autonoma e non negoziabile discrezione, limitazioni e procedure ulteriori rispetto a quelli poste per tutti con la garanzia democratica e paritaria della legge.Si tratta di una pericolosa forma di “privatizzazione della censura” e del correlato fenomeno di “privatizzazione della giustizia digitale su scala globale”, dai contorni ancora incerti, pertanto ancor più rischioso e da seguire con la massima attenzione. Una prospettiva aberrante, nella quale lo Stato rischia di abdicare al suo ruolo, delegando integralmente alle Internet platforms la regolazione del pluralismo informativo e il bilanciamento dei diritti fondamentali.Occorre cominciare a ragionare in termini operativi di questi temi, con gli strumenti che l’ordinamento offre, poiché non sembra davvero possibile aspettare i tempi lunghi dell’approvazione dei nuovi regolamenti europei ancora in divenire, come il Digital Services Act, né quelli, comunque incompatibili con una tutela tempestiva ed effettiva degli interessati a fronte delle menzionate gravi violazioni , previsti dal GDPR per la procedura di cooperazione . Procedura funzionale ad una gestione razionale, efficiente e tendenzialmente uniforme di doglianze e problematiche, ma che non può evidentemente annullare le competenze di ciascuna Autorità, né impedire o ritardare  la tutela dei fondamentali diritti degli interessati, perché vorrebbe dire inevitabilmente tradire la ratio stessa del GDPR, incentrata sulla persona.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *