La Regione Campania ha approvato il protocollo di sicurezza in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie,con ordinanza n. 18, del 15 maggio 2021.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Napoli 16/5/2021. Per poter programmare la ripresa delle attività già dall’inizio del prossimo mese di  giugno ,il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato ieri l’ordinanza n.18, del 15 maggio 2021, che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate ,in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. Si tratta di un comparto importante per la  regione Campania  che comprende tante realtà produttive dislocate in tutti i territori, dall’area flegrea, alle isole, alle costiere. Il protocollo è stato definito nel rispetto delle nuove disposizioni vigenti e sulla base delle risultanze degli incontri e delle proposte pervenute dalle Camere di Commercio, dalle principali associazioni di categoria, da singoli ristoratori nonché operatori nel settore del wedding campano e delle cerimonie . Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni dei Protocolli di sicurezza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa.Le misure di prevenzione anti-Covid obbligatorie per gli operatori ed utenti, destinate a trovare applicazione dalla data in cui, per effetto dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità, le suddette attività saranno consentite sul territorio regionale. Si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie , con il supporto dell’Avvocatura regionale. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. L’ordinanza è stata inviata al Ministro della Salute ed è stata  notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio della regione Campania e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.  Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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