Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Roma ,20 aprile 2021. La Sezione lavoro della Corte di Cassazione con l’ ordinanza n.19618, del 18 settembre 2020, sulla questione dell’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, rilevando nella vicenda una questione di particolare importanza, tale da legittimare l’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il protagonista dell’ordinanza è un docente di materie letterarie, il quale , invocando la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa , sistematicamente rimuoveva il Crocifisso presente nell’aula assegnata alla classe ove teneva lezione, prima di iniziare la stessa, e lo ricollocava al suo posto solo al termine della propria ora. Ritorna una questione probabilmente mai affrontata in maniera complessiva. Infatti si intrecciano principi e diritti di rango costituzionale, quali la laicità dello Stato e la libertà d’insegnamento, oltre che il principio di uguaglianza e di non discriminazione. Nessuna legge impone o prevede la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, la questione è disciplinata da regolamenti risalenti nel tempo. Una direttiva del MIUR di alcuni anni fa ha richiamato l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’esigenza di adottare «iniziative idonee ad assicurare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche». Nel caso al vaglio delle sezioni unite della cassazione erano stati gli studenti a chiedere che il crocifisso fosse affisso in tutte le aule e il Dirigente Scolastico, aderendo a tale richiesta, aveva provveduto di conseguenza con un ordine di servizio .Il docente, ritenendo tale decisione discriminatoria e lesiva della libertà di insegnamento, provvedeva “in autotutela” a rimuovere il crocifisso durante la sua ora di lezione,per tale motivo l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva inflitto al docente la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per trenta giorni, motivata dalla reiterata e plateale violazione delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico, in conformità al deliberato dell’assemblea di classe e dal fatto che il docente aveva anche proferito frasi ingiuriose nei confronti del medesimo dirigente, che di tali disposizioni aveva preteso il rispetto. Il dirigente scolastico aveva imposto agli insegnanti solo di tollerare l’affissione del Crocifisso nell’aula, non certo di prestare ossequio ai valori della religione cristiana e di partecipare a cerimonie con funzioni di carattere religioso, sicché il comportamento del docente non era giustificato dalla percezione soggettiva di una violazione dei diritti di libertà. Il docente ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione . Secondo la sezione lavoro ,nell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite : «ci si può chiedere se, a fronte della volontà manifestata dalla maggioranza degli alunni e dell’opposta esigenza resa esplicita dal docente, l’esposizione del simbolo fosse comunque necessaria o se non si potesse realizzare una mediazione fra le libertà in conflitto, consentendo, in nome del pluralismo, proprio quella condotta di rimozione momentanea del simbolo della cui legittimità qui si discute».