Corte Costituzionale: l’ ergastolo ostativo è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della costituzione e con l’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo ed ha rinviato la trattazione delle questioni a maggio 2022 per consentire al parlamento gli interventi.

 

Dr. Pietro Cusati  (giurista-giornalista)

Roma -Palazzo della Consulta,16 aprile 2021 . Ergastolo ostativo e liberazione condizionale,la  Corte Costituzionale, con un comunicato ufficiale ,pubblicato sul sito il  15 aprile 2021, ha reso noto che l’ergastolo ostativo è incompatibile con gli articoli 3 e 27 della costituzione italiana  e con l’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Consulta, riunita ieri  in camera di consiglio,Presidente Coraggio,giudice relatore Zanon, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Suprema Corte di Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale. L’ergastolo ostativo è un particolare  tipo di regime penitenziario che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari ,liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà, gli autori di taluni reati particolarmente gravi e  riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia o tale collaborazione sia impossibile o irrilevante. La pena, in queste ipotesi, viene  scontata interamente in carcere divenendo quindi perpetua, senza considerare l’eventuale ravvedimento del reo e trasformando l’ergastolo in un vero e proprio “fine pena mai”.La ragione  di questo tipo di regime penitenziario si fonda  su  di una presunzione assoluta di pericolosità del detenuto in conseguenza della tipologia e gravità del reato commesso, che sottrae totalmente al giudice di sorveglianza il potere di valutare caso per caso l’accesso ai benefici penitenziari, in considerazione dell’entità della pena inflitta, della personalità del soggetto e della progressione del trattamento. L’ordinanza sarà depositata nelle prossime settimane e in attesa  del deposito  l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha comunicato  che la Consulta  ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. La Corte  Costituzionale ha  stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al parlamento  gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi. In sostanza è  incompatibile con la Costituzione Italiana l’ergastolo ostativo,cioè quello  a cui sono condannati boss e affiliati alla mafia e che impedisce loro, se non collaborano, di accedere ,dopo 26 anni di reclusione, alla liberazione condizionale, anche quando è certo che si sono ravveduti. La Consulta è chiara: l’attuale disciplina dell’ergastolo ostativo “è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione”,occorre un intervento legislativo .La Corte Costituzionale  ha concesso un anno di tempo,fino a maggio dell’anno prossimo, al parlamento italiano per provvedere con una legge in  mancanza cancellerà la  norma che ritiene in contrasto con gli articoli 3 e 27 della costituzione e con l’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le motivazioni verranno  rese note con il deposito dell’ordinanza previsto per le prossime settimane. Tuttavia l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata e ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.

 

 

 

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