Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Roma 22 marzo 2021. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41, del 17 marzo 2021, ha dichiarato incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le sezioni civili delle Corti d’appello e potranno continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino al 31 ottobre 2025. A mio avviso erroneamente perché una simile decisione spetta da subito al legislatore e non aspettare il la «temporanea tollerabilità costituzionale»al 2025. La Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto ricorsi contro sentenze di Corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013. La Consulta ha affermato che l’articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari: “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti d’Appello o di Cassazione. Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali civili presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’articolo 106 della Costituzione. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte Costituzionale ha ritenuto di lasciare al legislatore un tempo che «assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale». E stato così indicato il termine del 31 ottobre 2025. Non venivano nominati per concorso i giudici ausiliari ma con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell’articolo 16 del d.lgs 27 gennaio 2006, n. 25. Potevano essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario: i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni, i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, i ricercatori universitari in materie giuridiche, gli avvocati, anche se cancellati dall’albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, i notai, anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età. I giudici ausiliari potevano essere nominati per cinque anni, prorogabili una sola volta per il medesimo periodo. Quindi i giudici ausiliari potranno continuare presso le Corti di appello per ridurre l’arretrato delle cause civili fino al 31 ottobre 2025 o anche prima se si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. È quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata il 17 marzo 2021 ,Presidente Giancarlo Coraggio ,redattore Giovanni Amoroso. L’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’articolo 106 della Costituzione.Inizio modulo
La Corte di Cassazione aveva sollevato, in riferimento agli artt. 106, primo e secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1; 65, commi 1 e 4; 66; 67, commi 1 e 2; 68, comma 1, e 72, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei collegi delle sezioni della corte d’appello come magistrati onorari.I giudici ausiliari si caratterizzano, rispetto alle altre figure di giudici onorari per la stabile destinazione a un ufficio, come la corte d’appello, che decide sempre in composizione collegiale e pressoché esclusivamente nel grado di impugnazione, e, di qui, sono sorti i dubbi di legittimità costituzionale espressi nelle ordinanze di rimessione.L’impiego nelle corti d’appello dei giudici ausiliari è stato anche ampliato da un successivo intervento normativo.L’art. 256 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, ha aumentato l’organico degli stessi – che in precedenza, per effetto dell’art. 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) era stato ridotto a n. 350 – sino a 850 unità e, contestualmente, ne ha previsto la destinazione, da parte dei presidenti di corte, anche ai collegi in materia penale.