Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Con la sentenza dell’11 gennaio 2019, n. 1275 ,la sezione V penale della Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile al direttore di testata giornalistica telematica l’art.57 del codice penale che configura una responsabilità di natura colposa, a carico del direttore responsabile del periodico che ometta di esercitare il controllo necessario ad impedire , con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati. Si tratta di una interpretazione evolutiva del concetto di stampa di cui alla Legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il giornale telematico soggiace alla normativa sulla stampa perché è assimilabile alla pubblicazione cartacea. Ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti, è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione, ha un hostig pro vider, che funge da stampatore, e un editore .
L’interpretazione evolutiva del termine “stampa” non può riguardare tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero , blog, newsletter, mailing list, pagine Facebook, a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve essere invece riconosciuta a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto di stampa inteso in senso più ampio.La legge n. 47 del 1948 definisce il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica ,tuttavia, il termine “stampa” ha anche un significato figurato e, in tal senso, indica i giornali in ogni loro forma divulgativa. Questo concetto definisce il prodotto editoriale proprio di un giornale.
La struttura è costituita dalla “testata”, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni ,quotidiano, settimanale, mensile, la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità,cronaca, economia, costume, politica e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. L’informazione può essere espressa non solo attraverso lo scritto ,giornale cartaceo, ma anche attraverso la parola unita eventualmente all’immagine ,telegiornale, giornale radio o altro mezzo di diffusione, qual è internet ,giornale telematico. Nel 2015 la nota sentenza n.31022 delle sezioni unite della Corte di Cassazione equiparava il periodico telematico a quello cartaceo. Infatti con lo sviluppo delle nuove tecnologie le testate telematiche sono diventate nuove realtà giornaliste in divenire dell’informatica. Il direttore della testata giornalistica, figura le prevista obbligatoriamente dalla legge sulla stampa, deve approntare un sistema di controllo che gli consenta di prevenire l’evento offensivo cioè la responsabilità a titolo di colpa del direttore per l’omesso controllo .L’equiparazione del periodico telematico alla stampa cartacea è frutto di una interpretazione estensiva e soggiace alla normativa sulla stampa, perché è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 57 c.p. ai direttori della testata telematica.