Prof. Nicola Femminella (docente-storico)
Cogoleto (Genova)31 gennaio 2021. Nel Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime della Shoah,il 27 gennaio 2021 ,nella seduta consiliare tre consiglieri comunali,pubblici ufficiali,sono accusati che avrebbero fatto il saluto romano. Si chiama saluto romano, quello con il braccio destro alzato verso l’alto con il palmo della mano rivolto al basso e le dita unite, adottato ad inizio Novecento proprio per dare risalto al concetto di un impero forte, obbediente a un unico capo, quale appunto quello romano. Fare il saluto romano può essere considerato un attentato all’ordine democratico che potrebbe costare un’imputazione .La manifestazione in pubblico di gesti che inneggiano a un concetto di violenza e di assolutismo può generare un pericolo per l’ordine pubblico, il timore di rivolte e di aggressioni. Il Sindaco di Cogoleto, Avv. Paolo Bruzzone, ha condannato l’episodio: ‘’Procederemo a fare formale denuncia e un esposto in Prefettura e poi il Prefetto deciderà se dichiarare la decadenza dei tre consiglieri. Noi non ne abbiamo il potere possiamo invitare a dare le dimissioni”. La Procura della Repubblica di Genova valuterà l’apertura di un fascicolo sulla vicenda: “Queste non sono opinioni, ma delitti da perseguire.”I tre consiglieri comunali di Cogoleto mentre votavano le delibere facendo il saluto romano avrebbero presumibilmente violato,ovviamente i fatti vanno tutti verificati ed accertati dalle indagini, l’art.4 della legge cosiddetta Mancino, n.205, del 25 giugno 1993, ovvero “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”.Secondo il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Genova: “deve essere chiaro che nel nostro ordinamento il razzismo e l’antisemitismo non sono opinioni, ma delitti’’. La legge n.205, del 25 giugno 1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa,cosiddetto decreto- legge Amato,Mancino, Conso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1993, n. 97 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1993, n. 148, punisce :’’chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. L’art. 2 avente ad oggetto :’’Disposizioni di prevenzione’’ prevede ,appunto,che Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi è punito con la pena della reclusione fino a tre anni .