Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
La Suprema Corte di Cassazione,prima sezione civile ,con l’ordinanza n.1476 ,depositata il 25 gennaio 2021,ha introdotto il concetto dell’adozione mite,cioè la possibilità di dare in adozione un bambino senza, però, che il minore perda del tutto il rapporto con i genitori biologici .La recente ordinanza della Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ossia che l’adozione tradizionale deve essere concepita come ultima soluzione quando i genitori biologici si dimostrano incapaci di curare il proprio figlio. L’ adozione mite consenta un graduale recupero del rapporto tra la bambina e la madre biologica, in considerazione dell’affetto e dell’interesse dimostrato dalla madre nei suoi confronti. La Suprema Corte di Cassazione , sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea , introduce nel nostro ordinamento l'”adozione mite“, che non recide cioè il legame con la famiglia biologica, e relega l'”adozione legittimante” al ruolo di extrema ratio utilizzabile unicamente in presenza di una irreversibile incapacità di cura da parte dei genitori. In tal modo si intende dare copertura a tutti quei casi in cui il giudice accerti comunque l‘interesse del minore “a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali”.L’ordinanza della Prima Sezione civile della Cassazione individua anche lo strumento normativo nell’adozione in casi particolari“, e segnatamente nell’articolo 44, lett era d) della legge 184/1983, qualificata come norma di chiusura ed interpretata estensivamente.La Cassazione ricorda che, con specifico riferimento alla cosiddetta «adozione mite», la Corte Europea ha affermato di essere “ben consapevole del fatto che il rifiuto da parte dei tribunali di pronunciare un’adozione semplice risulta dall’assenza nella legislazione italiana di disposizioni che permettano di procedere a questo tipo di adozione” ma anche che alcuni tribunali italiani “avevano pronunciato, per mezzo di una interpretazione estensiva dell’articolo 44 lett. d), l’adozione semplice in alcuni casi in cui non vi era abbandono. Alla stregua di tali considerazioni, ha concluso che “costituisce un obbligo delle autorità italiane, prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare, di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare.”In presenza di situazioni di semi-abbandono rileva la Suprema Corte , nelle quali, cioè, la non piena idoneità genitoriale dei genitori biologici non esclude, tuttavia, l’opportunità della loro presenza nella vita del figlio in considerazione dell’affetto e dell’interesse, da essi comunque dimostrato nei confronti del minore -, l’adozione che recida ogni rapporto con il genitore biologico può rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore”.”Il modello di adozione in casi particolari, e segnatamente la previsione di cui all’art. 44, lett d) della legge n. 184 del 1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. «adozione mite», al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine».