Dr. Pietro Cusati (giurista – giornalista)
Roma 16 gennaio 2021. Il covid 19 ha indotto non solo in Italia a un rallentamento dell’attività economica globale del 2020. L’auspicio per il 2021 è che la vaccinazione si riflette favorevolmente sulle prospettive per il medio termine,per le imprese che intendono espandere i propri piani di investimento per il 2021, sono i timori di contagio, più che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi. Infatti l’annuncio sulla disponibilità dei vaccini hanno rafforzato l’ottimismo sui mercati finanziari, che restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia. Dal 1° gennaio 2021 è in vigore la nuova definizione di debitori deteriorati , prevista dalla Commissione europea con il regolamento del 2018, relativo ai requisiti prudenziali più stringenti per gli enti creditizi e le imprese di investimento,per un’applicazione uniforme in tutta Europa. I debitori delle banche vengono classificati come deteriorati al ricorrere di almeno una delle condizioni, il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni ,in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante. La banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione. Un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera i 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio nonchè l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate, ( margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto. La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela,ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti, le banche possono consentire ai clienti l’utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. È necessario che lo sconfinamento superi la “soglia di rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).Lo sconfinamento rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato, la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni ,la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce. Le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza nella centrale rischi. Le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d’Italia mette a disposizione degli intermediari (banche e società finanziarie) e che questi utilizzano nelle proprie valutazioni del “merito di credito”.L’unica innovazione riguarda la classificazione “a sofferenza”, che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni , positive e negative , che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso. Non c’è alcun impatto sull’altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, i cosiddetti “inadempimenti persistenti”, che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni. I clienti che hanno una buona “storia creditizia”,bonus, possono ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori. Senza i dati della Centrale Rischi, le banche o le società finanziarie potrebbero essere restie a concedere un finanziamento, o potrebbero farlo a un tasso d’interesse più alto, anche a molti soggetti che sono pienamente in grado di onorare gli impegni presi. La base dati, infatti, non contiene solo le informazioni “negative” relative alle difficoltà finanziarie più o meno gravi dei clienti, ma include soprattutto le informazioni “positive” sulla regolarità dei pagamenti e dell’estinzione del debito. Queste informazioni sono altrettanto preziose per gli intermediari nella valutazione del “merito di credito” e consentono migliori condizioni di accesso al credito per gran parte delle famiglie e imprese.