ANTITRUST : clausole vessatorie nei contratti di acquisto degli abbonamenti nei confronti di due squadre di calcio di serie A?

 

 

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  ha concluso due  procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di abbonamento delle società di calcio Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A., che nella stagione sportiva 2019/2020 hanno militato nel campionato di calcio di serie A. L’ANTITRUST  ha accertato la vessatorietà delle clausole che  non riconoscono il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso, non riconoscono il diritto dei consumatori a essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società e  attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e derogano al foro del consumatore. Brescia Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle condizioni contrattuali idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati. La Società adotterà le clausole così modificate quando sarà nuovamente possibile la vendita di abbonamenti. La Società Unione Sportiva Lecce S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle due Società per 30 giorni consecutivi. Le clausole risultano  vessatorie, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, perché non rispondono al requisito di trasparenza e il consumatore aderente non è posto in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze derivanti dalla loro applicazione .Ritiene l’ANTITRUST  che tali clausole determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nel corso del procedimento la Società Brescia calcio ha dato atto della nuova formulazione delle clausole contestate ,per la stagione sportiva 2020/2021, che  intende adottare ove sia nuovamente possibile la vendita di abbonamenti. Tale nuova formulazione risulta idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,l’ANTITRUST i consumatori  non sono tutelati dalle clausole cosiddette  vessatorie, contenute nelle condizioni generali di contratto di  società di calcio di serie A. L’Antitrust  ha disposto che sui siti web delle  due  società sia pubblicato un estratto dei provvedimenti di accertamento per trenta giorni consecutivi. Non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a  ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso, ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima, essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.  Queste clausole sono  disciplinate in una direttiva comunitaria ,la n. 13/1993, e inseriti in Italia agli artt. 33-38 del nostro Codice del Consumo ,decreto legislativo n. 206 del 2005 che , malgrado la buona fede ,ovvero indipendentemente dall’intenzione delle società di calcio , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti .Infatti il principio della “doppia firma” per le clausole contrattuali gravose , è indicativo della presenza di una ipotetica clausola vessatoria,viene chiesto di firmare il contratto una seconda volta, facendo riferimento a specifici punti, articoli o clausole del contratto. La doppia firma naturalmente  non “tutela” il venditore, in questo caso,  il Giudice Civile può  nonostante la doppia sottoscrizione , accertare un significativo squilibrio e dichiarare nulle le clausole .L’art. 37 del Codice del Consumo prevede ,altresì, l’ azione inibitoria. Si tratta di un procedimento giudiziario che può essere instaurato  dalle associazioni a tutela dei consumatori proprio al fine di tutelare i consumatori dalle clausole gravose.

 

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