ANTITRUST : aumento significativo del prezzo dei biglietti dei treni per le feste di Natale, per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

 

Roma ,16 dicembre 2020 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,l’Antitrust, ha trasmesso il 15 dicembre una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (Trenitalia e Italo NTV) in relazione all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021. In particolare, l’Autorità ha rilevato un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal DPCM del 3 dicembre, che interessano il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Entro tre giorni Trenitalia e Italo NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta. Entro tre giorni Trenitalia e Italo NTV dovranno comunicare i criteri con cui vengono determinati i prezzi. E’ una speculazione aumentare i prezzi  nei momenti di maggiore richiesta durante un momento di così grande difficoltà per il Paese e per i viaggiatori? Ci sarà il rimborso per chi ha già pagato?Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei giorni scorsi un’istruttoria nei confronti di Bancomat S.p.A. che trae origine da una comunicazione inviata all’Autorità dallo stesso circuito. Il procedimento riguarda il progetto relativo al servizio di prelievo di contante con la carta bancomat presso gli sportelli bancari automatici (ATM) convenzionati. Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo , da parte del consumatore , direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’ATM. Dal momento che, secondo consolidata prassi e giurisprudenza nazionale ed europea, le regole di circuito sottoposte da Bancomat S.p.A. all’Autorità costituiscono un’intesa fra soggetti concorrenti, l’Antitrust valuterà se le nuove regole di circuito possano configurare un’intesa suscettibile di restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. Qualora si verificasse un caso del genere, l’Autorità valuterà le eventuali efficienze che deriverebbero dalla loro adozione, la trasmissione ai consumatori dei benefici ad esse legate, l’indispensabilità delle nuove regole per conseguire queste efficienze e la non eliminazione della concorrenza sul mercato. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia . È stata istituita con la legge n. 287, del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato  e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. Nel 2007, nel dare attuazione  ad una direttiva europea  le competenze sono state ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *