Troppe pratiche commerciali scorrette,ingannevoli e aggressive a danno dei consumatori.

 

 

Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)

La pratica commerciale è scorretta quando, in contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta. Il Codice del Consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. Le prime sono idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego. L’Autorità considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all’uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti.Se l’impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo comportamento è considerato aggressivo . L’aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità, dall’eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali.Il Codice del consumo indica le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso ingannevoli o aggressive. Sono di per sé ingannevoli, ad esempio, i comportamenti attraverso i quali l’operatore economico promette di vendere un prodotto a un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo, afferma, contrariamente al vero, di avere ottenuto tutte le autorizzazioni, dichiara, per indurre in errore sulla particolare convenienza dei prezzi praticati, di essere in procinto di cessare l’attività commerciale. Sono invece di per sé aggressivi, ad esempio, i comportamenti che creano nel consumatore l’impressione di non potere lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto, le visite a domicilio nel corso delle quali il professionista ignora gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,l’antitrust  in questi giorni ha sanzionato pesantemente due società perché ha accertato che non vengono adeguatamente evidenziate,da alcuni anni, sulle confezioni di vendita le significative  limitazioni all’utilizzo di cartucce non originali. In particolare è stato omesso di informare adeguatamente i consumatori , al momento dell’acquisto, inducendoli a ritenere di dover sostituire le cartucce di inchiostro/toner non originali per carenze o difetti di queste ultime e dunque ad utilizzare soltanto le cartucce originali  della loro società. Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato altre  due distinte pratiche commerciali scorrette. La prima riguarda la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone, in cui veniva esaltata, per ciascuno dei prodotti pubblicizzati, la caratteristica di risultare resistenti all’acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti. Secondo l’ANTITRUST nei messaggi non si chiariva che questa proprietà è riscontrabile solo in presenza di specifiche condizioni, per esempio durante specifici e controllati test di laboratorio con utilizzo di acqua statica e pura, e non nelle normali condizioni d’uso dei dispositivi da parte dei consumatori.L’Antitrust ha inoltre ritenuto idoneo a integrare una pratica commerciale aggressiva il rifiuto da parte di Apple, nella fase post-vendita, di prestare assistenza in garanzia quando quei modelli di iPhone risultavano danneggiati a causa dell’introduzione di acqua o di altri liquidi, ostacolando in tal modo l’esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dalla legge in materia di garanzia ossia dal Codice del Consumo.

 

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