Dr. Pietro Cusati
(Giurista – Giornalista)
La Consulta ,con la sentenza n. 248 ,del 25 novembre 2020 , in relazione alla mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di lesioni stradali,decreto legislativo 10 aprile 2018,n.36,ha dichiarato non fondate la questione di legittimità costituzionale per tre ordinanze che sollevano questioni analoghe,del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso,del Tribunale ordinario di Milano,sezione quinta penale e del Tribunale ordinario di Pisa.La Consulta ha invitato il parlamento a riconsiderare la “congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590 bis codice penale,nella parte in cui non ricomprende, tra i reati perseguibili a querela, il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime . La legge 23 marzo 2016 , n. 41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, ha delineato, all’art. 590-bis del codice penale un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d’ufficio sia nell’ipotesi base che nelle ipotesi aggravate. La disciplina della procedibilità d’ufficio del delitto non è mutata nemmeno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018,che pure ha introdotto la procedibilità a querela per una serie cospicua di altri delitti. Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime, ma è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente. Il suggerimento è contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte Costituzionale . Merita una considerazione più estesa la censura formulata con riferimento all’art. 3 della Costituzione che dubita della legittimità costituzionale della mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime .La Corte Costituzionale ha osservato che, effettivamente, le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art.590-bis codice penale, “appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa”; e ciò perché le fattispecie ivi disciplinate, per un verso, hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta, e, per altro verso, hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle, più gravi sotto il profilo del disvalore, e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti.La Consulta ha poi sottolineato che, “a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza, di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale , di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima”.La Corte Costituzionale ha suggerito al Legislatore, nell’esercizio delle sue discrezionalità per individuare le soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, “una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590 bis codice penale.Le ipotesi di lesioni stradali pur potendo determinare gravi danni all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno rimproverabili di quelle caratterizzate “dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli”: è il caso di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, oppure superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso. Nei casi di occasionali disattenzioni in cui possono incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe invece dubitare della necessità di celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita del danno subito. E ciò anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale già notoriamente sovraccaricata. La Consulta ha rivolto al legislatore l’invito a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali, peraltro già oggetto di varie proposte di legge attualmente all’esame del Parlamento.