Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)
L’art. 97 della nostra Costituzione , al primo comma, prevede che :“gli uffici pubblici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Lo Statuto dei diritti del contribuente ,legge 27 luglio 2000,n.212,contempla all’art.10,primo comma: ‘’ che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e della buona fede.’’ All’art.13 ha istituito il Garante del contribuente, quale Organo operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale cui è affidato, principalmente, il compito di vigilare ed assicurare l’attuazione sostanziale delle regole e dei principi peculiari dello Statuto dei diritti del contribuente. La legge 12 novembre 2011,n.183, ha trasformato il Garante del Contribuente da organo collegiale, in organo monocratico, scelto e nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale,nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. I Garanti dei contribuenti sono presenti in ogni Regione con il compito di tutelare i diritti del contribuente e garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria. Il Garante può richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi. Richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta. Segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell’Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’Amministrazione. Accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente. Il Garante del contribuente svolge una funzione di tutela dei contribuenti e di mediazione tra i cittadini e l’amministrazione finanziaria. Interviene su istanza del contribuente o di propria iniziativa, al verificarsi di “disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria” .Il Garante del contribuente assolve funzioni di garanzia e, in quanto collocato in un “osservatorio privilegiato” determinato dalla sua vicinanza ai cittadini, non solo contribuisce ad assicurare un tempestivo riscontro alle istanze dei cittadini, ma fornisce anche informazioni importanti relativamente al comportamento dell ‘Amministrazione Finanziaria e alla percezione che di essa hanno i contribuenti. Il Garante del contribuente è un soggetto terzo posto a tutela delle ragioni dei contribuenti che si ritengono lesi da atti illegittimi del fisco o da fatti non conformi ai principi di collaborazione e buona fede che, invece, devono essere alla base di una moderna e leale dialettica tra pubblica amministrazione e cittadini. Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente il Garante presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro 30 giorni. Attiva l’autotutela e segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti .Il contribuente può inviare al Garante una richiesta in carta libera per segnalare disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria. Nell’istanza in carta libera occorre indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale,deve comunque avere un contenuto minimo essenziale in modo da poter mettere il Garante nella condizione di decidere. Ricevuto la segnalazione, il Garante svolge un’attività istruttoria per verificarne la fondatezza. Le risoluzioni del Garante sono definitive e non impugnabili.