Dr. Pietro Cusati
(Giurista – Giornalista)
Roma ,13 novembre 2020 Consumatori non tutelati, secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,l’ANTITRUST,che ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole cosiddette vessatorie, contenute nelle condizioni generali di contratto di società di calcio di serie A. L’Antitrust ha disposto che sui siti web delle nove società sia pubblicato un estratto dei provvedimenti di accertamento per trenta giorni consecutivi .L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che le clausole vessatorie,sono contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita ,in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso, ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima, essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società. L’Antitrust, ha preso atto, quindi,dell’esistenza di clausole gravose cosiddette vessatorie, nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita, di nove società di calcio di Serie A che non riconoscono i diritti degli spettatori ,quali consumatori paganti , a chiedere i rimborsi parziali nel caso di mancata disputa della partita di calcio . Queste clausole sono disciplinate in una direttiva comunitaria ,la n. 13/1993, e inseriti in Italia agli artt. 33-38 del nostro Codice del Consumo ,decreto legislativo n. 206 del 2005 che , malgrado la buona fede ,ovvero indipendentemente dall’intenzione delle società di calcio , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti .Infatti il principio della “doppia firma” per le clausole contrattuali gravose , è indicativo della presenza di una ipotetica clausola vessatoria,viene chiesto di firmare il contratto una seconda volta, facendo riferimento a specifici punti, articoli o clausole del contratto. La doppia firma naturalmente non “tutela” il venditore, in questo caso, il Giudice Civile può nonostante la doppia sottoscrizione , accertare un significativo squilibrio e dichiarare nulle le clausole .L’art. 37 del Codice del Consumo prevede ,altresì, l’ azione inibitoria. Si tratta di un procedimento giudiziario che può essere instaurato dalle associazioni a tutela dei consumatori proprio al fine di tutelare i consumatori dalle clausole gravose. Pertanto il provvedimento emesso dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,a parere dello scrivente, è legittimo perché ha accertato l’esistenza di clausole gravose nell’acquisto degli ’abbonamenti e dei biglietti per la singola partita di nove società di calcio di Serie A, che non riconoscono alcuni diritti dei consumatori a chiedere i parziali rimborsi. In particolare non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso, ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.