La circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 e il NUOVO dpcm, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Il presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe Conte mentre firma il DPCM del 13 ottobre 2020

Roma ,13 ottobre 2020.Con la circolare del 12 ottobre 2020 il Ministero della salute rivede le indicazioni relative alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena alla luce delle evidenze scientifiche e  delle indicazioni provenienti dall’ OMS ed ECDC e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi ,10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi .Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare , in caso di assenza di sintomatologia  da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate .I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il nuovo dpcm,decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 conferma l’obbligo dell’uso di mascherine sia al chiuso che all’aperto e raccomanda il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi, dispone lo stop agli sport da contatto svolti a livello amatoriale e fissa a 1.000 il numero massimo di persone che potranno assistere a competizioni sportive e spettacoli che si svolgono all’aperto e a 200 se si svolgono al chiuso. Consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, fino alla mezzanotte se con servizio al tavolo, fino alle ore  21,00 senza servizio al tavolo. Consentite anche la ristorazione a domicilio e quella da asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dei locali, di cibi e bevande dopo le ore 21,00. Fissato a 30 il limite del numero delle persone che potranno partecipare a cerimonie civili e religiose, come matrimoni e battesimi. Quindi vi è  l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva,i bambini di età inferiore ai sei anni,i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Le attività dei servizi di ristorazione ,fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21,00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi .Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.L’accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.Il Dpcm  del 13 ottobre 2020 dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali , è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Tali manifestazioni sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Previsto l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori.
Le Regioni , in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le Regioni , in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 elaborati dall’Istituto superiore di sanità. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.Una “forte raccomandazione” ad evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.Il  nuovo dpcm firmato nella notte  del 13 ottobre 2020 dal premier Giuseppe Conte resterà in vigore per i prossimi trenta giorni.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *