Dr. Pietro Cusati
(Giurista – Giornalista)
ROMA – La legge 28 febbraio 2020 ,n.7 ,la riforma delle intercettazioni , è ufficialmente in vigore da ieri 1 settembre 2020 . La riforma ha avuto un iter complesso, inizialmente prevista per il 2018, è stata oggetto di numerose proroghe, ed è stata poi modificata nella corrente legislatura dal decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020. La nuova disciplina individua un punto di equilibrio tra le fondamentali esigenze della tutela della riservatezza, efficacia delle indagini preliminari e garanzie difensive. La novità più rilevante introdotta dalla riforma è quella riguardante la selezione delle intercettazioni relative alle indagini che spetta ora al Pubblico Ministero e non più alla polizia giudiziaria. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha detto: «Non è stata una riforma a costo zero e ci siamo mossi per tempo in modo da ridurre al minimo le inevitabili difficoltà applicative della nuova disciplina. Dal 1 settembre 2020 entra in vigore una fase nuova per uno strumento investigativo fondamentale come quello delle intercettazioni. Il Ministero rimarrà in contatto con i Procuratori e l’Avvocatura per raccogliere le segnalazioni circa le eventuali criticità che dovessero manifestarsi e approntare le relative soluzioni». L’avv. Eriberto Rosso, Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ha espresso il giudizio tecnico sulla riforma delle intercettazioni: ‘’L’effettiva operatività delle nuove norme per la gestione delle intercettazioni telefoniche non porta certo con sé una migliore qualità delle regole di utilizzo di uno strumento così invasivo della vita delle persone, né prevede ulteriori garanzie per preservare la vita privata da una sorta di morbosa curiosità sociale che nulla ha a che vedere con le esigenze di investigazione. Aumenta il novero dei reati per i quali l’intercettazione è possibile anche con l’utilizzo del famigerato trojan, e cioè di uno strumento che consente non solo la captazione delle conversazioni ma l’ingerenza negli aspetti più intimi della nostra quotidianità. È assai grave che, cedendo alla logica giustizialista che ha voluto la nuova disciplina per i reati della pubblica amministrazione equiparandoli ai fenomeni relativi alla criminalità organizzata, anche questa parzialmente diversa maggioranza politica abbia mantenuto l’ampliamento delle ipotesi di intercettazione. Assolutamente non è corretta l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti e reati estranei al procedimento autorizzativo. Addirittura, in sede di conversione, il Parlamento ha inteso “fermare” l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 51 del 2.1.2020, hanno sostanzialmente stabilito dei limiti alla circolazione del materiale intercettato nei procedimenti diversi da quello per il quale è stata disposta l’intercettazione, richiedendo che sia ravvisabile una vera e propria ipotesi di “connessione” tra i procedimenti e dunque escludendo le situazioni di “collegamento” meramente “investigativo”. Il Parlamento non ha inteso recuperare i ragionevoli limiti indicati dalla Cassazione per il rispetto del bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti, ma ci ha consegnato la “foglia di fico” dell’aggettivo “rilevante” aggiunto in sede di conversione al termine “indispensabile”, come se vi siano immaginabili situazioni nelle quali ciò che è indispensabile non sia anche rilevante. La vulgata secondo la quale questo ulteriore pezzo di riforma abbia previsto una maggiore protezione dei dati sensibili, contrastando così la pubblicazione di atti segreti del procedimento è in realtà priva di fondamento. In realtà, da questo punto di vista la situazione è peggiorata: oggi è possibile il riferimento al contenuto delle intercettazioni con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Per la difesa diviene assai complicata l’attività di verifica del contenuto delle intercettazioni e la individuazione di telefonate interessanti a fini difensivi fuori da quelle indicate dalla Procura; il Pubblico Ministero diviene l’attore principale della gestione delle stesse tempistiche per la conoscibilità del risultato investigativo, mentre per il difensore è previsto un tempo assai ristretto per l’ascolto del materiale. L’archivio digitale è nell’esclusiva disponibilità dell’Ufficio del Pubblico Ministero. In materia di intercettazioni, la partita doveva giocarsi non solo sulle modalità di gestione dei dati, è comunque inquietante che per una parte del procedimento la gestione sia in mano a società private, con ogni conseguente considerazione in materia di sicurezza e segretezza , ma sui presupposti sostanziali che autorizzano il ricorso ad uno strumento così invasivo. Su questo piano il nostro Legislatore ha perso un’importante occasione per dare un equilibrio conforme alla Costituzione ai diritti in gioco.
Resta comunque inaccettabile ed incompatibile con il principio della parità delle parti nel processo che sia riservata al pubblico ministero l’individuazione del termine, previsto dall’art. 268 comma 4 c.p.p., entro il quale il difensore può esaminare le risultanze e la documentazione inerente l’attività di intercettazione. Un termine inderogabile, stabilito per legge, sufficientemente ampio da consentire l’esercizio delle prerogative della difesa, sia per le attività di ascolto sia per l’attività di controllo degli atti’’.Il Ministero della Giustizia con la circolare 31 agosto 2020,a firma del Capo del Dipartimento Barbara Fabbrini, avente ad oggetto il completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni, ha disciplinato le attività organizzative, formative e di sviluppo tecnologico, necessarie all’attuazione della normativa primaria. La nuova disciplina della intercettazioni rappresenta per gli uffici giudiziari italiani, sotto il profilo organizzativo, un obiettivo di digitalizzazione avanzata e di messa in sicurezza dei sistemi informatici del relativo settore intercettazioni, nonché costituisce un decisivo passo in avanti verso la realizzazione del processo penale telematico. L’emergenza epidemiologica ha dato un’accelerazione notevole con la previsione del deposito telematico degli atti di polizia giudiziaria e del deposito telematico da parte dei difensori di istanze e documenti conseguenti alla chiusura delle indagini preliminari. Meticolosa è stata l’opera di individuazione dei fabbisogni di locali, di arredi e di ogni supporto logistico finalizzato al funzionamento della nuova disciplina delle intercettazioni. Sono stati censiti, individuati e conformati alle nuove previsioni i Centri per le intercettazioni delle telecomunicazioni, siti negli uffici della Procura della Repubblica, ove si svolgono le attività connesse all’effettuazione delle intercettazioni ed alle quali può accedere esclusivamente il personale autorizzato dal Procuratore della Repubblica, al fine di adeguarli alle nuove politiche di sicurezza che la normativa e lo sviluppo dei nuovi software. Inoltre presso gli uffici delle Procure della Repubblica sono state individuate e allestite le cosiddette “sale di ascolto”, ovvero i luoghi deputati all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni registrate per i soggetti legittimati. Tutte le strutture dedicate alle attività tecniche di intercettazione sono state dotate di sistemi di sicurezza avanzati: è stato, infatti, realizzato un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettata dal Garante per la protezione dei dati personali. Apposite sessioni saranno dedicate anche all’Avvocatura, mediante confronto in sede di “Sportello permanente per la giustizia telematica”, istituito con il protocollo sottoscritto con il Ministro della Giustizia il 23 luglio 2020. La discovery delle risultanze è condizionata al deposito presso l’archivio delle intercettazioni degli atti relativi alle intercettazioni stesse ed è modulata diversamente nei due momenti fondamentali dell’esame delle risultanze e del rilascio delle relative copie. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione i verbali e le registrazioni, trasmessi dalla pg, devono essere depositati presso l’archivio delle intercettazioni insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal p.m., salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.